Ottemperanza al giudicato sul beneficio della Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 886 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato e ordina l’adozione delle misure attuative necessarie. La mancata corresponsione ai difensori distrattari delle spese di lite non integra inadempimento imputabile alla parte vittoriosa, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato per la somma a lui attribuita. Le penalità di mora previste dall’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. sono applicabili anche alle sentenze di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione. Il termine di 120 giorni fissato dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 deve ritenersi decorso quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’organo competente alla liquidazione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, n. 193/2023, il ricorrente, docente a tempo determinato, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e delle spese di giudizio.
La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal Cancelliere della Sezione Lavoro. Il Ministero non ha eseguito il titolo e il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del Commissario ad acta e la concessione delle penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con comparsa di forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce in analoghi contenziosi (TAR Toscana, Sez. I, nn. 390 e 400 del 2024) e ritiene il ricorso parzialmente fondato. Non risulta dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto in esecuzione della sentenza.
La mancata corresponsione ai difensori delle spese di lite è ritenuta irrilevante. Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il provvedimento di distrazione delle spese instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti e il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza (TAR Campania, Napoli, n. 5192/2022; TAR Campania, Salerno, n. 2491/2021; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79/2020).
Nessun ostacolo normativo si oppone all’esecuzione: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione dal 4 dicembre 2023 ed è ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Il TAR dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, con esclusione delle somme dovute ai procuratori antistatari, che non hanno proposto azione di ottemperanza.
Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni per l’esecuzione; in difetto, provvede nel successivo termine di 60 giorni il Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Prato. Quanto alle penalità di mora, il Collegio aderisce all’orientamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, che ne ammette l’applicazione anche alle sentenze di condanna pecuniaria della p.a., e le quantifica in € 10,00 per giorno di ritardo, dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’integrale pagamento o all’insediamento del Commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre IVA e CAP, attribuite ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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