Trasferimento al Commissario Gran Sasso delle opere di adeguamento del traforo e criticità del cronoprogramma (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 21 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione, demandato alla Corte dei conti dall’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, si estende alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, verificando la corrispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi programmati e la corretta acquisizione e l’efficiente impiego delle risorse finanziarie. In materia di opere commissariate, il trasferimento di funzioni tra differenti figure commissariali, disposto per legge, non determina l’automatico trasferimento delle risorse, che richiede un puntuale atto di assegnazione da parte dell’amministrazione competente, ma impone al commissario subentrante di garantirne la continuità senza soluzione di continuità. I cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi finanziati con fondi PNC devono essere aggiornati e rimodulati coerentemente con il nuovo assetto delle competenze e con le effettive disponibilità economiche, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi e la salvaguardia delle risorse pubbliche. La presenza di opere interferenti, insistenti sul medesimo sedime e affidate a soggetti diversi, non può giustificare la stasi dell’azione amministrativa, ma deve essere risolta attraverso un efficace coordinamento, anche normativo, tra i diversi soggetti attuatori.

Il Fatto

Il programma “Strade sicure”, finanziato con le risorse del PNC di cui al d.l. n. 59/2021 e destinato alla messa in sicurezza delle autostrade A24-A25, prevede tre linee di intervento: il monitoraggio dinamico di 170 opere d’arte, l’adeguamento sismico di 36 ponti e viadotti e l’adeguamento impiantistico del traforo del Gran Sasso. Il Commissario straordinario per l’adeguamento antisismico delle autostrade, nominato ai sensi dell’art. 206 del d.l. n. 34/2020, è stato individuato come soggetto attuatore dell’intervento, con il supporto di Italferr S.p.a.

In corso d’opera, l’esecuzione degli interventi sul traforo del Gran Sasso ha evidenziato criticità legate alla necessaria interferenza con le opere di messa in sicurezza del sistema idrico, di competenza di un diverso Commissario straordinario. Per risolvere tali criticità, in sede di conversione del d.l. n. 73/2025 è stato introdotto l’art. 3-quater, che ha disposto il trasferimento delle funzioni relative all’adeguamento del traforo dal Commissario antisismico al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ricostruisce lo stato di attuazione del programma, richiamando i report della Ragioneria generale dello Stato e le risultanze istruttorie acquisite. Rileva che, sebbene il cronoprogramma iniziale prevedesse il completamento di alcune milestone, come il monitoraggio delle opere d’arte, l’avvio dei lavori per l’adeguamento strutturale dei viadotti era stato reiteratamente posticipato, con l’avvio previsto solo alla fine del 2025.

La Sezione evidenzia che, con l’entrata in vigore dell’art. 3-quater del d.l. n. 73/2025, il trasferimento delle funzioni al Commissario straordinario del Gran Sasso riguarda gli interventi connessi al d.lgs. n. 264/2006. Tuttavia, si rammenta che è in via di definizione una norma che estenderà tale trasferimento anche alle attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo, con l’attribuzione al medesimo Commissario di ulteriori compiti di manutenzione straordinaria.

Il rapporto evidenzia che il Commissario subentrante non ha ancora ricevuto le risorse finanziarie, in quanto il relativo decreto di assegnazione è in fase di definizione. Inoltre, il nuovo Commissario prevede che l’avvio dei lavori non potrà verificarsi prima del 2028, poiché è subordinato all’entrata in funzione degli impianti di potabilizzazione, necessari per garantire la sicurezza idrica durante i cantieri.

La Corte sottolinea come tale slittamento, unito ai ritardi accumulati per le altre linee di intervento, imponga una revisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, da parte delle amministrazioni competenti. Le criticità legate all’esecuzione di opere interferenti sullo stesso sedime, affidate a diversi soggetti attuatori, dimostrano l’esigenza di un più efficace coordinamento, che il legislatore ha inteso perseguire con l’unificazione delle competenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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