Trasferimento fuori zona di rivendita tabacchi e requisito del rapporto rivendite-popolazione (TAR Calabria n. 1692 del 29.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, previsto per l’istituzione di nuove rivendite, si applica anche al trasferimento fuori zona di una rivendita di tabacchi. Il trasferimento fuori zona incide sull’offerta dei prodotti da fumo nella zona di destinazione in modo assimilabile all’apertura di una nuova rivendita, con effetti sulle privative esistenti e sull’assetto della rete di vendita. La locuzione “ove applicabili” dell’art. 24, comma 42, lett. d), D.L. n. 98/2011, come novellato dalla legge n. 37/2019, non depotenzia né abroga il requisito: essa opera per tutti i trasferimenti richiesti nei comuni che raggiungono i 1.500 abitanti. La deroga motivata del comma 5 bis dell’art. 10 D.M. n. 38/2013 riguarda solo le distanze massime e non il rapporto rivendite-popolazione. Il potere dell’amministrazione in materia è vincolato, con conseguente inapplicabilità dell’annullamento per vizi procedimentali ex art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli il trasferimento fuori zona della propria rivendita di tabacchi e della ricevitoria del Lotto. Il Dirigente dell’Ufficio dei Monopoli della Calabria ha archiviato l’istanza con provvedimento del 14.8.2024.
L’ostacolo addotto è duplice. La distanza tra i locali è pari a 1.410 metri, quindi superiore alla soglia di 600 metri prevista dall’art. 10, comma 5, secondo periodo, D.M. n. 38/2013, come novellato dal D.M. n. 51/2021: si configura così un trasferimento fuori zona. Inoltre, per tale fattispecie l’amministrazione ritiene necessario il rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti e nega la sussistenza di esigenze di servizio idonee a derogarvi. La ricorrente ha impugnato l’archiviazione davanti al TAR Calabria, che ha trattenuto la causa per la decisione dando avviso di possibile sentenza breve.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la doglianza sull’omesso preavviso di rigetto. Il motivo è infondato: il potere riconosciuto dall’art. 10 del D.M. n. 38/2013 ha carattere vincolato, essendo rimesso all’amministrazione il solo accertamento dei requisiti di distanza e del rapporto punti vendita-abitanti. Richiamando TAR Lazio, sez. II, n. 4554 del 2024, il Tribunale applica l’art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990: non è annullabile il provvedimento affetto da vizi procedimentali quando, per la natura vincolata dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Il nucleo della decisione riguarda il secondo motivo. È pacifico tra le parti il rispetto del requisito di distanza; controverso è se il rapporto di 1/1500 si applichi ai trasferimenti fuori zona. La ricorrente valorizza la clausola “ove applicabili” dell’art. 24, comma 42, lett. d), D.L. n. 98/2011. Il Collegio richiama le argomentazioni del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 28.2.2023: il rispetto del rapporto deve essere osservato anche nel trasferimento fuori zona, che incide sull’offerta nella zona di destinazione in modo assimilabile all’apertura di una nuova rivendita. La clausola “ove applicabili” non può essere letta come sostanziale abrogazione del requisito, ma si riferisce ai trasferimenti richiesti nei comuni che raggiungono i 1.500 abitanti.
Il Tribunale ne trae la coerenza dell’art. 10, comma 5 bis, D.M. n. 38/2013 con la norma primaria: per l’autorizzazione al trasferimento fuori zona valgono le condizioni dell’art. 2 del medesimo D.M., compreso il rapporto 1/1500 fissato dall’art. 2, comma 3. Lo scenario derogatorio è limitato ai comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti, in presenza di particolari esigenze di servizio. Il trasferimento in zona, invece, è soggetto al solo requisito della distanza e all’assenza di mutamenti nella terna delle rivendite più vicine, perché non genera effetti distorsivi.
Nella specie il comune ha già raggiunto la soglia di 1/1500, con quindici rivendite su una popolazione di poco superiore alle 8.700 unità. Il Collegio osserva che il trasferimento fuori zona, pur non incrementando in termini assoluti il numero delle rivendite, produce effetti potenzialmente distorsivi sulla porzione di territorio impattata, sotto il profilo concorrenziale e del rischio di sovraofferta in una zona già satura.
Quanto al terzo motivo, la deroga motivata del comma 5 bis consente di derogare solo alle distanze massime delle lettere a, b, c, non al rapporto rivendite-popolazione: ciò conferma la natura vincolata del potere. Il ricorso è respinto; le spese tra ricorrente e amministrazione sono compensate per la complessità della questione e il quadro giurisprudenziale non univoco; nulla sulle spese verso la controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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