Accesso agli atti di ammonimento e interesse difensivo non attuale (TAR Trentino-Alto Adige n. 279 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso documentale opposto al destinatario di un decreto di ammonimento è legittimo quando l’istante non instauri alcun giudizio avverso il provvedimento e si limiti a evocare esigenze difensive generiche e non attuali. L’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 esige la dimostrazione puntuale della strumentalità necessaria tra documento richiesto e tutela degli interessi, con onere aggravato a carico dell’istante. Gli atti presupposti del provvedimento di ammonimento rientrano tra quelli sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. c), l. n. 241/1990 e dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.M. 16 marzo 2022, perché afferiscono ad attività di prevenzione e repressione della criminalità. La sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse non preclude l’esame della fondatezza ai fini della soccombenza virtuale sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un decreto di ammonimento emesso dal Questore, ha chiesto al Ministero dell’Interno l’accesso agli atti del fascicolo nel quale il provvedimento era stato adottato. L’istanza mirava a verificare la legittimità delle circostanze contestate e degli accertamenti posti a fondamento del decreto, con riserva di contestare l’atto davanti al giudice competente.
La Questura ha respinto l’istanza con diniego plurimotivato: la contestazione era stata portata a conoscenza dell’interessato in modo dettagliato, i fatti erano esposti in maniera analitica nel decreto, e gli atti richiesti erano comunque sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), D.M. 16 marzo 2022. Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., articolando censure di violazione dell’art. 24 l. n. 241/1990 e di eccesso di potere per difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato gli atti del procedimento, inizialmente secretati perché attinenti ad attività investigative in corso. Il ricorrente ha quindi riconosciuto l’improcedibilità della domanda. Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di pronuncia di rito che investe solo il presupposto processuale.
Poiché entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia sulle spese, il Tribunale procede all’esame della fondatezza secondo il principio della soccombenza virtuale. Il dato dirimente è che il ricorrente ha lasciato decorrere il termine per impugnare il decreto di ammonimento, senza instaurare alcun giudizio. La riserva formulata nell’istanza di accesso non assume rilievo, perché il termine di impugnazione è fissato per legge e non ricade nella disponibilità delle parti. L’eventuale conoscenza di ulteriori atti avrebbe semmai legittimato motivi aggiunti, non la dilazione del termine.
Ne segue che difettano esigenze difensive concretamente individuabili: quelle affermate restano vaghe e generiche. Il Collegio richiama il principio per cui l’accesso difensivo richiede la strumentalità necessaria tra documentazione e tutela, con onere aggravato di dimostrare che l’atto è necessario o indispensabile. Le finalità vanno esplicitate in modo puntuale nell’istanza e suffragate da documentazione idonea, non essendo sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie. Il richiamo alla giurisprudenza sulle procedure di gara è inconferente, operando in quella materia una disciplina speciale.
Infine, la censura sull’ambito applicativo del D.M. 16 marzo 2022 non è fondata. L’art. 24, comma 6, lett. c), l. n. 241/1990 consente di sottrarre all’accesso i documenti relativi alle azioni strumentali alla tutela dell’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità. Nonostante la natura cautelare e preventiva dell’ammonimento, gli atti posti in essere in funzione dello stesso afferiscono alle materie protette, con conseguente operatività della fattispecie escludente. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile e le spese integralmente compensate.
Nota della Redazione
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