Accesso ai servizi abitativi transitori e obbligo di controllo sulle dichiarazioni sostitutive (TAR Lombardia n. 299 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso ai servizi abitativi transitori istituiti dalla Regione Lombardia non si configura una procedura concorsuale, mancando ogni valutazione comparativa e ogni graduatoria tra i richiedenti: trova pertanto applicazione l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il preavviso di rigetto non può essere omesso. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non ha valore di prova legale, ma l’amministrazione è tenuta a prenderne atto e, in presenza di dubbi, a verificarne il contenuto: l’art. 43 del d.P.R. n. 445/2000 impone l’acquisizione d’ufficio e l’art. 71 del medesimo decreto impone idonei controlli. È illegittimo il diniego che si limiti a dichiarare l’intuitilità delle verifiche e a estrapolare parzialmente le dichiarazioni dell’istante, senza approfondimento istruttorio.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina ucraina presente in Italia con la madre e la figlia, ha presentato al Comune di Milano istanza di accesso ai servizi abitativi transitori ex art. 23 della legge regionale n. 16/2016, allegando due dichiarazioni sostitutive nelle quali attestava di non disporre di alcun alloggio, di essere ospite di conoscenti e di avere una residenza fittizia assegnatale dalla stessa amministrazione.

Il Comune ha rigettato l’istanza, ritenendo non provata la condizione di emergenza abitativa per inidoneità della dichiarazione e impossibilità di svolgere controlli, e rilevando inoltre che il nucleo non risultava noto ai servizi sociali. Respinta l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato l’ha accolta in appello. La ricorrente ha impugnato il diniego e il parere del Nucleo Tecnico di Valutazione Comunale, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di discostarsi dalle valutazioni rese in sede cautelare. Sul primo motivo, relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la censura è fondata. La difesa comunale sosteneva l’inapplicabilità dell’art. 10-bis perché le procedure di accesso ai servizi abitativi transitori sarebbero concorsuali, ma il Tribunale esclude tale qualificazione: il beneficio non è concesso all’esito di una procedura comparativa e non è predisposta alcuna graduatoria tra i richiedenti.

Il Collegio esclude poi l’operatività dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La prima parte della norma non si applica perché non si è al cospetto di un potere vincolato; il secondo periodo, relativo alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. Irrilevante è, infine, la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso il diniego.

Sul secondo motivo, il Tribunale ricostruisce la disciplina regionale: i servizi abitativi transitori sono destinati a chi è privo di abitazione per sfratto o pignoramento e ai portatori di ogni altra situazione di grave emergenza abitativa. Le dichiarazioni della ricorrente sono conformi agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non ha valenza certificativa né valore di prova legale, ma possiede un’attitudine probatoria provvisoria, salvo verifica, quale strumento di semplificazione procedimentale, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 4035 del 2008; Cass. civ. n. 6132 del 2008; Cons. Stato n. 343 del 2023).

Da ciò deriva l’obbligo dell’amministrazione di prendere atto di quanto dichiarato e, nei casi dubbi, di controllarne la veridicità: l’art. 43 impone l’acquisizione d’ufficio e l’art. 71 impone idonei controlli anche a campione. Il Comune ha violato tali norme, affermando l’inidoneità della dichiarazione senza indicare quale documentazione sarebbe stata necessaria e sostenendo l’impossibilità di effettuare verifiche.

È viziata anche l’ultima parte della motivazione: l’amministrazione ha estrapolato solo la frase sull’ospitalità presso amici, senza approfondire la stabilità di tale situazione e senza considerare la residenza fittizia assegnata dalla stessa amministrazione a chi è privo di fissa dimora. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato; gli ulteriori profili sono assorbiti e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *