Dibattito pubblico non in contrasto con la conferenza di servizi preliminare (TAR Puglia n. 219 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la procedura di dibattito pubblico che, lungi dal contrapporsi alla conferenza di servizi preliminare, faccia proprie le indicazioni degli enti istituzionali ivi espresse e riproponga il progetto di fattibilità già individuato, con le specificazioni emerse nel confronto, senza introdurre un tracciato diverso. Gli atti endoprocedimentali privi di attualità lesiva, perché contenenti una localizzazione ancora potenziale dell’intervento, non sono autonomamente impugnabili; il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione dell’atto che rende attuale la lesione. La nota ministeriale predisposta a fini difensivi costituisce atto interno non impugnabile, e le doglianze sulle modalità di individuazione del coordinatore del dibattito attengono a un modello di giurisdizione oggettiva, estraneo alla tutela di situazioni soggettive.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare del suolo su cui insiste un impianto di distribuzione carburanti lungo la S.S. 16 Adriatica, impugna lo scambio di e-mail tra tecnici dell’ANAS dal quale emergeva che l’impianto ricadeva sulle aree interessate dal progetto di variante alla tangenziale di Bari. Impugna inoltre, come atti presupposti, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi preliminare del 10.1.2020 e il verbale della conferenza del 19.12.2019.
Con successivi motivi aggiunti censura l’avvio della procedura di dibattito pubblico, il dossier finale, le scelte progettuali ivi contenute, l’affidamento dell’incarico di coordinatore e la nota ministeriale del 13.1.2023. Sostiene che il nuovo percorso avrebbe fatto regredire le fasi progettuali e rimesso in discussione il tracciato già localizzato, con violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 50/2016. Le amministrazioni resistenti eccepiscono la tardività delle impugnazioni e chiedono il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la lesività degli atti. Lo scambio di e-mail del 19.2.2021 è inammissibile perché privo di attitudine lesiva: si tratta di interlocuzione istruttoria su altro procedimento, che si limita a evidenziare profili di possibile interferenza. Neppure la conferenza di servizi e il provvedimento conclusivo del 10.1.2020 avevano carattere lesivo al momento dell’adozione, contenendo una localizzazione dell’innesto ancora potenziale e non circoscritta a un luogo determinato, ma in nuce i presupposti per un atto autoritativo.
La formula “km 805 circa” racchiude un margine di tolleranza potenzialmente lesivo, considerata la minima distanza dal tratto “km 804+200” e le corsie di accelerazione e decelerazione. Tale formulazione è tuttavia proporzionata e legittima, perché solo in una fase progettuale successiva le scelte tecniche potevano essere adeguatamente valutate; il verbale dava atto della richiesta del Comune di anticipare l’innesto in vista del nuovo polo giudiziario.
I primi e i secondi motivi aggiunti sono irricevibili: l’avviso di avvio del dibattito è stato pubblicato il 9.10.2021 e il dossier finale il 23.07.2022, con conseguente decadenza dall’impugnazione. Sono inammissibili anche le censure avverso i provvedimenti intermedi non tempestivamente impugnati.
Nel merito, il dibattito pubblico disciplinato dall’art. 22 del d.lgs. n. 50/2016 è strumento di coinvolgimento della collettività e di prevenzione del contenzioso. La scelta di avviarlo è coerente con la conferenza preliminare: il dossier chiarisce che l’alternativa indicata in conferenza è stata riproposta nel dibattito con le specificazioni degli enti, senza presentare un diverso progetto di fattibilità. La procedura è dunque legittima sul piano formale e della coerenza intrinseca.
Quanto alla nota ministeriale del 13.1.2023, è inammissibile perché atto interno, inviato all’Avvocatura per la difesa in giudizio e privo di lesività; le doglianze sulla nomina del coordinatore involgono un modello di giurisdizione oggettiva. Nel merito la censura è infondata, non potendosi pretendere una verbalizzazione puntuale dell’assenza di figure interne idonee. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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