Convenzione di lottizzazione scaduta: obblighi e prescrizione (C.G.A.R.S. n. 478 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine di efficacia della convenzione di lottizzazione incide sul regime urbanistico e sulla pianificazione dell’area, non sugli effetti obbligatori che la convenzione produce tra le parti. Le parti possono quindi esigere l’adempimento degli obblighi assunti, quali la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione gratuita delle aree, anche dopo la scadenza del termine convenzionale. Il termine di prescrizione ordinario decorre proprio da quel momento, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ. La domanda di risarcimento del danno per equivalente, proposta senza allegare e quantificare gli elementi utili alla liquidazione, è inammissibile per genericità.
Il Fatto
Il Comune appellante aveva chiesto in primo grado l’accertamento dell’inadempimento della società lottizzante rispetto agli obblighi assunti con una convenzione di lottizzazione del 2000, nonché la condanna alla realizzazione delle opere, alla cessione gratuita delle aree e al risarcimento del danno. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva rigettato il ricorso per indeterminatezza della domanda.
Il Comune ha proposto appello. Nelle more, la società è stata dichiarata fallita; il ricorso è stato notificato al curatore, che si è costituito. La parte appellata ha eccepito l’inammissibilità per mutamento del petitum, la decadenza e l’intervenuta prescrizione, oltre alla violazione della par condicio creditorum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene anzitutto ammissibile il primo motivo di appello: già in primo grado il Comune aveva chiesto l’adempimento degli obblighi convenzionali con risarcimento anche in forma specifica, sicché non si configura alcun mutamento del petitum.
Sul termine, la Corte distingue nettamente la scadenza ai fini urbanistici dalla scadenza convenzionale. Ricorda che per la consolidata giurisprudenza (richiamate Cons. Stato n. 598/2023 e Cons. Stato n. 2843/2020) il termine per l’ultimazione delle opere non fa venire meno l’obbligazione: da quel momento decorre l’ordinario termine prescrizionale decennale ex art. 2946 cod. civ. La scadenza riguarda l’efficacia del regime urbanistico, non gli effetti obbligatori tra le parti.
Sulla intervenuta dichiarazione di fallimento, il Collegio osserva che esso ha imposto l’interruzione e la riassunzione nei confronti del curatore, regolarmente avvenuta, con salvezza delle regole della par condicio nella sede esecutiva.
Nel merito, la verificazione disposta in corso di causa conferma un parziale inadempimento della parte appellata: la Corte accerta la mancata o difforme esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con obblighi residui puntualmente individuati. Riconosce la natura propter rem delle obbligazioni (richiamate Cons. Stato n. 7024/2020 e Cass. civ. n. 13091/2013) e condanna il fallimento al trasferimento delle aree collaudate. Per le opere non eseguite la domanda è inammissibile, spettando alla curatela l’eventuale autorizzazione all’esercizio provvisorio.
La domanda risarcitoria è inammissibile per genericità: la liquidazione equitativa presuppone la dimostrazione dei danni risarcibili e l’impossibilità oggettiva di provarne l’ammontare (richiamate Cass. civ. n. 4859/2018 e Cass. civ. n. 45349/2017). L’accertamento degli inadempimenti non esonera il creditore dalla quantificazione. L’appello è quindi accolto in parte, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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