Trasferimento dei pediatri di libera scelta e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 332 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative al trasferimento dei pediatri di libera scelta in ambiti territoriali carenti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e il medico convenzionato è di natura privata e, sin dal conferimento dell’incarico, si configura come locatio operis con vincolo di parasubordinazione, svolgendosi su un piano di parità. L’amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, salvo quello di sorveglianza, e nella formazione della graduatoria per il trasferimento non dispone di discrezionalità, limitandosi a ordinare i candidati secondo un dato temporale oggettivo. Le posizioni di diritto soggettivo dei medici non subiscono affievolimento ad interesse legittimo per effetto degli atti gestori. La qualificazione formale della procedura come “concorsuale” non radica la giurisdizione amministrativa.

Il Fatto

Un medico pediatra, titolare di incarico di pediatria di libera scelta nell’ambito del Distretto Ionico dell’ASP di Reggio Calabria, presentava domanda di trasferimento in una delle zone carenti straordinarie individuate per l’anno 2023, indicate nei Comuni di Monasterace, Gioiosa Ionica e Siderno. La graduatoria provvisoria lo collocava al quarto posto.

Con il decreto dirigenziale regionale n. 6543 del 14 maggio 2024, la graduatoria definitiva lo escludeva dalla procedura, sul presupposto che fosse già titolare di incarico nell’ambito del distretto ionico. Il medico impugnava il provvedimento davanti al TAR Calabria, contestando la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 32 dell’Accordo Collettivo Nazionale per i pediatri di libera scelta. Con motivi aggiunti estendeva le censure ai provvedimenti conseguenti, lamentando l’attribuzione delle sedi a medici in violazione dei criteri di preferenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevata d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha esaminato la natura del rapporto tra amministrazione sanitaria e pediatra convenzionato. Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, il rapporto è disciplinato dalle convenzioni conformi agli accordi collettivi; nel caso di specie è in vigore l’Accordo nazionale per il triennio 2016-2018, stipulato il 10 febbraio 2022.

La sentenza richiama l’orientamento consolidato secondo cui tale rapporto è di natura privata e dà luogo a una locatio operis sin dal momento genetico del conferimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 3291 del 2012; Cons. Stato, Sez. V, n. 1736 del 2011; Cass. civ., Sez. Lav., n. 10310 del 2002). L’ente pubblico non esercita alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza.

Quanto al trasferimento, il pediatra titolare di incarico può concorrere all’assegnazione di una sede carente; in presenza di più domande si forma una graduatoria basata esclusivamente sull’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato. All’amministrazione non è attribuito alcun potere valutativo, discrezionale o di discrezionalità tecnica: essa si limita a generare una graduatoria fondata su un dato temporale oggettivo.

Da ciò deriva che le posizioni di diritto soggettivo dei medici non subiscono affievolimento per effetto degli atti gestori dell’amministrazione sanitaria, ancorché incidenti sul diritto al conferimento e sul proseguimento dell’incarico. La cognizione di ogni controversia spetta quindi all’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. civ., Sez. Lav., n. 10310 del 2002; TAR Puglia – Bari, Sez. Un., n. 1195 del 2019; TAR Lazio – Roma, Sez. III-quater, n. 23397 del 2024).

Il Collegio precisa che il termine “concorsuale” va interpretato in senso restrittivo: la procedura concorsuale si identifica solo in quella caratterizzata da bando, valutazione comparativa e graduatoria di merito. Esclusa la giurisdizione amministrativa, il ricorso è inammissibile, salva la riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 l. n. 69/2009. Il rilievo officioso giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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