Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 3560 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio dispositivo e alla piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, la parte ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Tale dichiarazione, se inequivoca, determina la improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che prendere atto della rinuncia e dichiarare l’improcedibilità.

Il Fatto

La ricorrente, una struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/3263 del 16 giugno 2020 e gli atti presupposti, con i quali la Regione aveva rideterminato la remunerazione delle funzioni non tariffate per l’esercizio 2019. Oggetto del contenzioso erano, in particolare, la suddivisione dello stanziamento complessivo in due fondi separati per strutture pubbliche e private, il limite di incremento del 5% rispetto al finanziamento 2018 e l’abbattimento “di sistema” applicato agli importi lordi riconosciuti alle strutture private.

Nel corso del giudizio, prima della scadenza dei termini di cui all’art. 73 cod. proc. amm., la ricorrente ha depositato dichiarazione con cui ha affermato di non avere più interesse al ricorso, motivando tale scelta in ragione della giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sul punto successivamente al deposito del ricorso. La Regione e gli altri intimati non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendola inequivoca e idonea a incidere sull’ammissibilità della domanda. Ha quindi richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità nelle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il percorso argomentativo si fonda sul carattere dispositivo del processo amministrativo. Il giudice ha evidenziato che la parte ricorrente dispone pienamente dell’interesse a ricorrere e della relativa azione: fino a quando la causa non venga trattenuta per la decisione, ella può dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Quest’ultimo, per converso, non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione.

A sostegno della soluzione il Tribunale ha richiamato un indirizzo consolidato del Consiglio di Stato, citando Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022. Da tali precedenti emerge che la dichiarazione di non voler più coltivare il gravame produce l’effetto di rendere improcedibile il ricorso, senza che il collegio possa esaminare nel merito le censure originariamente proposte.

Quanto alle spese, il Tribunale non ha operato alcuna statuizione, tenuto conto della mancata costituzione delle controparti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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