Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la retribuzione docenti (TAR Puglia n. 284 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le giustificazioni fondate su profili di competenza e di organizzazione interna, o sui rapporti tra amministrazioni diverse, sono irrilevanti ai fini dell’ottemperanza al giudicato. L’Amministrazione è obbligata al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile in forza di un titolo definitivo e non può sottrarsi all’esecuzione invocando l’iter burocratico di stanziamento delle risorse. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accoglie il ricorso in ottemperanza, ordina l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. 2213/2023 pubblicata il 12.10.2023, che ha dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per gli incarichi di supplenza temporanea e ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive, pari a € 3.072,96, oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali.
Il titolo è stato notificato in data 30.10.2023, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 22.3.2024, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene la pretesa adeguatamente documentata e il ricorso fondato. La difesa erariale ha rappresentato di aver posto in essere ogni azione utile, dovendo attendersi i tempi dell’iter burocratico necessario allo stanziamento centrale delle risorse.
Il Collegio respinge tale linea. Le giustificazioni addotte attengono a questioni di competenza e organizzazione interne e ai rapporti tra le diverse amministrazioni coinvolte. Esse restano irrilevanti sul piano dell’ordinamento generale: l’Amministrazione dell’Istruzione è obbligata al pagamento di una somma certa, liquida ed esigibile in forza di un titolo definito, e non vi ha provveduto.
Da qui la condanna a dare completa esecuzione, per la sorte capitale e per il maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie presso il competente Dipartimento, con facoltà di delega, perché adotti entro i successivi novanta giorni gli atti necessari, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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