Trasferimento negato per incompatibilità ambientale anche in province contigue (TAR Lombardia n. 293 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento volontario del personale della Polizia di Stato può essere negato per le stesse ragioni per le quali può essere disposto d’ufficio il trasferimento per incompatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982: sarebbe illogico consentire il trasferimento a domanda per poi disporre un nuovo trasferimento d’ufficio per ragioni ambientali. L’istituto non ha carattere sanzionatorio né disciplinare e prescinde da un giudizio di rimproverabilità della condotta del dipendente, essendo condizionato alla sola sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio della P.A. riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede. La valutazione dell’Amministrazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo ab externo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione. I precedenti penali dei familiari possono fondare il diniego anche per le province contigue a quella di residenza dei congiunti, per il rischio di coinvolgimento nelle funzioni di polizia.

Il Fatto

Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Bergamo, aveva già visto respinte nel 2014 e nel 2021 domande di trasferimento in Sicilia per i pareri contrari dei Questori competenti, motivati dalla presenza in provincia di Trapani di parenti con precedenti penali.

Avviata nel 2023 una nuova procedura di mobilità, presentava domanda per Marsala, Trapani, Sciacca, Palermo o Partinico. Il Ministero chiedeva pareri aggiornati alle Questure di Agrigento, Palermo e Trapani; solo quest’ultima rispondeva nel termine, esprimendo parere contrario. Il Dipartimento pubblicava quindi la tabella dei trasferimenti senza includerlo. Seguivano i pareri contrari di Palermo e Agrigento. Il ricorrente impugnava il diniego implicito e gli atti connessi, proponendo motivi aggiunti dopo il deposito documentale dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, che consente il trasferimento d’ufficio quando la permanenza del dipendente nuoccia al prestigio dell’Amministrazione. Da tale disposizione si desume che il Ministero può valutare se la presenza del dipendente nella sede richiesta pregiudichi quel prestigio, come affermato dal Cons. Stato n. 331/2024, che ha richiamato il precedente Cons. Stato n. 8683/2021.

Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio né disciplinare: è condizionato alla sola sussistenza oggettiva di una situazione lesiva del prestigio, decoro o funzionalità della P.A., riferibile alla presenza del dipendente e rimovibile con l’assegnazione ad altra sede. Non occorre l’addebito di specifici fatti al dipendente. La discrezionalità dell’Amministrazione è ampia, e ancora più estesa per il personale di polizia, per l’interesse a che la funzione di pubblica sicurezza sia scevra da dubbi sul comportamento degli agenti.

La motivazione del diniego, contenuta nella nota del 17.8.2023, è ritenuta congrua e ragionevole: i parenti e gli affini con precedenti sono numerosi, i reati distribuiti nel tempo e alcuni di gravità estrema, espressione di un contesto familiare contaminato da criminalità comune e organizzata. Il Collegio reputa non irragionevole la valutazione di nocumento anche per le province di Palermo e Agrigento, contigue a Trapani, perché la vicinanza geografica può giustificare il rischio di coinvolgimento di persone e situazioni legate a quel territorio.

Il diniego non ha funzione sanzionatoria e non lede il principio di personalità della responsabilità di cui all’art. 27 Cost.: nulla è addebitato al ricorrente, e le deduzioni sulla sua condotta irreprensibile sono irrilevanti. Infine, il Collegio esclude l’illegittimità derivante dall’aver provveduto senza attendere i pareri di Palermo e Agrigento: ai sensi dell’art. 16, comma 2, legge n. 241/1990, decorso il termine di venti giorni senza risposta, l’Amministrazione procede indipendentemente dal parere. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con condanna alle spese e compensazione su quella di accesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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