Accesso defensionale all’INPS prevale sulla riservatezza dei terzi (TAR Sardegna n. 124 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale propedeutico alla difesa delle proprie ragioni in giudizio gode di tutela preminente rispetto agli interessi pubblici e privati eventualmente antagonisti. Il legislatore ha operato ab origine una valutazione di prevalenza dell’interesse ostensivo connesso alla necessità di difendere i propri interessi giuridici, in forza dell’art. 24 Cost., di cui l’accesso difensivo costituisce corollario. L’interesse alla riservatezza dei terzi recede rispetto a tale tipologia di accesso, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni del richiedente. Il bilanciamento va realizzato con il principio di proporzionalità, adottando cautele volte a impedire l’identificazione dei soggetti menzionati solo nei limiti dello stretto indispensabile, senza oscurare le parti necessarie all’esercizio del diritto di difesa. La mancata impugnazione di un diniego non preclude una nuova istanza ove intervengano fatti nuovi o una diversa prospettazione dell’interesse.

Il Fatto

La ricorrente, già Responsabile di un’Agenzia INPS, è stata attinta da una contestazione disciplinare per irregolarità su pratiche di accredito di contribuzione da apprendista artigiano. Dopo il licenziamento senza preavviso, ha presentato una nuova istanza di accesso ai documenti citati nella lettera di licenziamento, per esercitare la difesa avverso la sanzione.

L’INPS ha negato l’accesso per la quasi totalità dei documenti, eccependo in giudizio l’inammissibilità del ricorso perché la nuova istanza sarebbe mera reiterazione di una precedente già diniegata. La ricorrente ha impugnato il diniego parziale, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24 e 113 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. La mancata impugnazione del primo diniego nel termine di trenta giorni non consente la reiterazione dell’istanza e l’impugnativa del diniego confermativo, ma non preclude una nuova istanza ove intervengano fatti nuovi o una diversa prospettazione dell’interesse. Nella specie il licenziamento costituisce fatto sopravvenuto, e la necessità di difendersi configura un diverso interesse giuridicamente rilevante. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Campania – Napoli n. 1601 dell’11.3.2024 e T.A.R. Marche n. 648 dell’8.9.2021.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 22 della legge n. 241/1990 riconosce a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. La giurisprudenza ha chiarito che l’ordinamento riconosce tutela preminente all’accesso defensionale: l’interesse perseguito prevale sugli interessi contrapposti, trovando fondamento nell’art. 24 Cost. (richiamato T.A.R. Trento n. 20 del 9.2.2024).

Quanto alla determinatezza dell’istanza, il Collegio osserva che la domanda non può essere generica, ma è sufficiente che abbia contenuto quantomeno determinabile secondo i meccanismi della relatio procedimentale, essendo individuabili anche ex post gli atti posti a base dei provvedimenti (richiamati T.A.R. Emilia Romagna – Parma n. 88 del 27 marzo 2018 e T.A.R. Lazio – Roma n. 6660 del 5.4.2024). I documenti richiesti risultano agevolmente individuabili.

Il Collegio ribadisce che l’accesso difensivo prevale anche sull’interesse alla riservatezza dei terzi, destinato a recedere, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle ragioni del ricorrente. Il bilanciamento tra esigenze difensive e riservatezza va soddisfatto, nel rispetto del principio di proporzionalità, con cautele volte a impedire l’identificazione dei soggetti menzionati, ma senza oscurare le parti necessarie alla difesa. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’INPS, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire la documentazione entro trenta giorni mediante visione e rilascio di copia, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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