Condono edilizio tra silenzio-assenso, perenzione e poteri demolitori (TAR Lombardia n. 2299 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La perenzione del ricorso proposto avverso il provvedimento che ridetermina oblazione e contributo di concessione ne determina il definitivo consolidamento, con preclusione di ogni contestazione sul contenuto dell’atto, per l’intervenuta decadenza dall’azione caducatoria ai sensi dell’art. 29 c.p.a.. Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non si forma quando l’amministrazione abbia adottato un provvedimento incompatibile con l’assenso tacito, contestando l’integrale pagamento di oblazione e oneri. I termini di prescrizione del conguaglio e del contributo non decorrono prima che la pratica di sanatoria sia definita in tutti i suoi elementi, non essendo l’obbligazione determinabile nel suo quantum. Le modifiche normative sopravvenute trovano applicazione ai sensi del principio tempus regit actum, se il procedimento è ancora pendente al momento della loro entrata in vigore. L’inerzia dell’amministrazione non radica alcun affidamento tutelabile in capo all’autore dell’abuso.

Il Fatto

Nel 1990 il Comune rilasciava una concessione edilizia per la costruzione di un’autorimessa seminterrata, previa demolizione di rustici esistenti. A seguito di sopralluogo emergeva una difformità rispetto al titolo, per dimensioni inferiori e diversa collocazione della soletta; il procedimento penale si chiudeva con assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nel 1995 veniva presentata domanda di condono con versamento dell’oblazione, e nel 1997 il Comune rideterminava l’oblazione e richiedeva il contributo di concessione, qualificando l’opera come soggetta a concessione anziché ad autorizzazione gratuita.

Dopo ulteriori richieste del 2021, il Comune dichiarava nel 2023 l’improcedibilità della domanda di condono e adottava due ordinanze di demolizione ex art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, una per l’autorimessa e una per i terrazzi e la scala esterna. I ricorrenti impugnavano tutti i provvedimenti; il Tribunale riuniva i tre ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la pretesa creditoria del Comune. Il provvedimento del 1997 aveva rideterminato l’oblazione e richiesto gli oneri, qualificando l’opera come soggetta a concessione. Avverso tale atto era stato proposto ricorso, poi dichiarato perento. Da ciò il Tribunale fa discendere l’intangibilità del provvedimento e l’incontestabilità della pretesa: il termine decadenziale di sessanta giorni è decorso e la censura sull’errata qualificazione resta preclusa.

Quanto al silenzio-assenso ex art. 39, comma 4, legge n. 724/1994, la tesi non regge. Il provvedimento del 1997 e la nota del 1997 integrano un contegno incompatibile con l’assenso tacito, avendo contestato l’integrale pagamento di oblazione e oneri. Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il silenzio-assenso presuppone la completezza della documentazione e l’integrale versamento delle somme.

Sulla prescrizione, il Tribunale richiama Cons. St., Sez. IV, n. 5201 del 2012 e Cons. St., Sez. V, n. 2264 del 2014: il dies a quo non coincide con la presentazione della domanda, ma con la definizione della pratica, in applicazione dell’art. 2935 cod. civ. Poiché le somme non furono mai versate, l’obbligazione non era determinabile e i termini non erano decorsi.

Il Collegio ritiene infondate anche le censure sull’autorizzazione paesaggistica postuma, richiamando Cons. St., Sez. VI, n. 3367 del 2013: rileva la data di valutazione della domanda, non quella di costruzione. L’autocertificazione sui carichi pendenti trova applicazione per il principio tempus regit actum, essendo il procedimento ancora pendente.

Sulla demolizione dell’autorimessa, la domanda di condono produce effetti tipici di legge, non modificabili dalla volontà del privato. Sulla qualificazione dell’opera il Collegio richiama Cons. St., Ad. Plen., n. 9 del 2017: l’inerzia dell’amministrazione non rende legittimo ciò che è illegittimo ab origine e non radica alcun affidamento. Sulla nozione di pertinenza e sul carattere precario delle opere, richiama Cons. St., Sez. VI, n. 2086 del 2024: rileva il criterio funzionale, non quello strutturale. I ricorsi sono respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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