Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 2194 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza di condanna sia stata notificata all’Amministrazione con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, quindi presso la sede reale, e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica della sentenza e quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta nell’ambito della stessa Amministrazione debitrice. La misura dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 riconosciuta dal giudice del lavoro non è oggetto di nuovo accertamento, ma di esecuzione coattiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, ha ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale competente una sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, oltre alle spese di lite.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, la parte ha adito il TAR Lazio con ricorso per l’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., lamentando l’inottemperanza del Ministero resistente, costituitosi formalmente con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, requisito processuale autonomo rispetto al merito della pretesa. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile sotto due profili: la presenza di una sentenza passata in giudicato, divenuta titolo esecutivo, e la rituale notifica della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione.
Quanto al requisito temporale, il Tribunale ha accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, tra la notifica della sentenza e la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. La scansione dei due atti è stata verificata in fatto e il termine è stato ritenuto integrato.
Nel merito, non essendo controverso tra le parti che la sentenza non avesse ancora ricevuto esecuzione, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio di sessanta giorni stabilito in dispositivo.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni. Ha escluso la liquidazione di alcun compenso per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché documentate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.