Trasporto disabili, obbligo Asl e risarcimento dal momento della diffida (Cons. Stato n. 9932 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 46, comma 1, della legge regionale della Puglia n. 4 del 2010 impone alle aziende sanitarie locali di assicurare il servizio di trasporto degli utenti disabili ai fini socio-riabilitativi, ma non vincola le modalità organizzative: la Asl può avvalersi del concorso dei centri accreditati, ove ciò risulti efficiente ed economico. Un accordo che circoscriva il servizio di trasporto a un periodo determinato, senza clausole di proroga o rinnovo, non si estende ultrattivamente per effetto delle disposizioni sul transitorio accreditamento, che restano riferite alle prestazioni socio-riabilitative. Il risarcimento del danno per l’inerzia dell’Amministrazione non decorre dalla scadenza contrattuale, ma dalla diffida con cui il gestore manifesta la volontà di non farsi più carico del servizio: fino a quel momento la condotta inerte difetta del requisito soggettivo della colpa, e la diffida costituisce strumento di tutela che il danneggiato deve diligentemente esperire ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una cooperativa sociale gestisce a Rutigliano un centro diurno socio-educativo accreditato dalla Regione Puglia, destinato a utenti diversamente abili. Per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ha anche assicurato il trasporto dei pazienti in forza di un accordo stipulato con la Asl della Provincia di Bari, servizio che invece spettava all’Azienda. Alla scadenza del contratto la cooperativa ha diffidato la Asl, il 18 febbraio 2022, a svolgere il servizio e ha impugnato il silenzio serbato.

L’Azienda ha riscontrato la diffida con una nota del 16 maggio 2022, subordinando l’assunzione del servizio a una futura gara o alla costituzione di una società in house e sostenendo che il trasporto era già garantito dai centri in base agli accordi del 2020. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 151 del 2024, ha accolto il ricorso e riconosciuto il risarcimento del danno dalla scadenza contrattuale. Hanno proposto appello la Asl e la Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di natura provvedimentale della nota impugnata. L’atto ha contenuto misto, reiettivo e soprassessorio insieme, e lede l’interesse della cooperativa a essere sollevata dall’onere di garantire il trasporto divenuto antieconomico: la sua impugnabilità è dunque piena.

Nel merito, l’art. 46 della legge regionale n. 4 del 2010 non impone alla Asl un modello organizzativo rigido. Il coinvolgimento dei centri trovava anzi fondamento nell’art. 60 del regolamento regionale n. 4 del 2007, vigente alla stipula dell’accordo, che consentiva al centro di assicurare il trasporto sociale previo accordo con l’Ambito e la Asl. La sentenza n. 860 del 2022 della stessa Sezione, richiamata, si limita a sancire l’obbligo di organizzare e gestire il servizio.

Il contratto, però, era circoscritto al solo 2020, senza clausole di proroga o rinnovo automatico. Né l’art. 29 della legge regionale n. 9 del 2017 né l’art. 12.5, comma 8, del regolamento regionale n. 5 del 2019 attribuiscono portata ultrattiva alla disciplina del transitorio, che resta riferita alle prestazioni socio-riabilitative e non al trasporto. Cade quindi anche l’eccezione regionale di acquiescenza: la clausola di salvaguardia segue la sorte del contratto e perde efficacia con esso.

Quanto ai LEA e al piano di rientro, la Corte rileva che tali argomenti avrebbero dovuto essere opposti nella motivazione del provvedimento e non in giudizio, costituendo motivazione postuma. In ogni caso il trasporto ha carattere integrato socio-sanitario e la sua strumentalità necessaria lo attrae nel regime obbligatorio. Oggetto del giudizio è però la competenza organizzativa, non l’imputazione della spesa.

Sul risarcimento, il Collegio condivide la censura sull’individuazione del dies a quo. Fino alla diffida del 18 febbraio 2022 la Asl ha potuto fare affidamento sulla collaborazione del centro, non potendo escludersi che questi ritenesse satisfattiva la tariffa contrattuale: difetta così il requisito soggettivo della colpa. La diffida si atteggia inoltre a mezzo di tutela esigibile ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm. Il risarcimento decorre quindi dalla diffida, con effetti anche verso la Regione per l’unitarietà della fattispecie, e la sentenza è parzialmente riformata. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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