Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1353 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato quando non risulti dagli atti alcuna attività esecutiva. Il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, deve essere decorso perché il ricorso sia proponibile. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. Per l’ulteriore inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, è stato accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudice ordinario ha condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi e spese.
Il titolo è passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione, la creditrice ha proposto ricorso al TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la proponibilità del ricorso: dalla notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996. La condizione di procedibilità è dunque integrata.
Sul merito, il Tribunale rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse della ricorrente e secondo i termini fissati nella sentenza civile.
Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività esecutive: riconoscimento del diritto alla carta docente e pagamento delle annualità omesse, con interessi dal dovuto al saldo.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore del difensore antistatario e liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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