Trasporto disabili, obbligo dell’Asl e risarcimento per proroga sine die (TAR Puglia n. 156 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella Regione Puglia il servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili verso i centri diurni socio-educativi e riabilitativi ex art. 60 del R.R. n. 4/2007 spetta all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, che deve erogarlo direttamente in forza dell’art. 46 della L.R. n. 4/2010, non potendosi addossare l’onere alle strutture accreditate. La nota con cui l’Asl riscontra la diffida della struttura e mantiene in capo alla stessa il servizio integra un’atto provvedimentale impugnabile, sostanziandosi in una proroga sine die di un affidamento contrattuale scaduto. La relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., involgendo l’esercizio di poteri autoritativi in materia di pubblici servizi. La proroga sine die genera danno risarcibile pari al costo del servizio documentato, oltre interessi legali, con responsabilità solidale di Asl e Regione per la grave negligenza nella programmazione e nel finanziamento.
Il Fatto
La ricorrente gestisce in Bari un centro diurno socio-educativo e riabilitativo autorizzato, accreditato e contrattualizzato, che accoglie utenti diversamente abili. Per anni l’Asl ha onerato la struttura di eseguire il trasporto dei pazienti da e verso il centro, benché il servizio spettasse all’Azienda sanitaria in base all’art. 46 della L.R. n. 4/2010 e al Protocollo d’intesa del 2011 tra Regione e Anci.
Dopo una gara che aveva escluso dall’oggetto proprio il trasporto verso i centri diurni, la ricorrente aveva sottoscritto un contratto annuale, dall’1.1.2020 al 31.12.2020, a tariffa ritenuta antieconomica, qualificato dall’Asl come mera soluzione-ponte. Scaduto il contratto, la struttura ha diffidato l’Azienda a prendere in carico il servizio; l’Asl ha risposto con la nota prot. n. 64402 del 16.05.2022, subordinando l’assunzione a una futura gara o alla costituzione di una società in house. La ricorrente ha impugnato la nota chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto la legittimazione passiva dell’Anci Puglia, non prevedendo l’art. 46 della L.R. n. 4/2010 alcuna competenza dell’associazione, e la estromette.
Respinta è anche l’eccezione di difetto di giurisdizione. La domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., avendo a oggetto un provvedimento relativo a un pubblico servizio e il sindacato su poteri autoritativi e discrezionali. Il criterio discretivo è quello della spendita di poteri autoritativi, a prescindere dalla forma dell’atto, secondo l’orientamento richiamato (Cass. civ., Sez. Un., n. 28053 del 2018; Corte cost. n. 204/2004). La vicenda è analoga a quella decisa dal Cons. Stato n. 860/2022, che ha affermato l’obbligo dell’Azienda competente per territorio di erogare il servizio.
Nel merito, la nota impugnata ha natura provvedimentale: essa arresta il procedimento di presa in carico e si traduce in una proroga sine die dell’affidamento, costringendo la ricorrente a svolgere il servizio in condizioni antieconomiche, senza poterlo interrompere perché essenziale per gli utenti. L’Asl non ha né gestito direttamente il servizio né attivato il finanziamento o l’affidamento a terzi.
Il Tribunale ravvisa pertanto i vizi di illogicità dell’azione amministrativa, violazione del Protocollo d’intesa, eccesso e sviamento di potere, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi di tipicità, oltre agli artt. 32 e 97 Cost. L’esclusione del servizio dai LEA è irrilevante, poiché l’art. 46 della L.R. n. 4/2010 resta norma valida ed efficace.
Accolta è anche la domanda risarcitoria. La proroga oltre il termine annuale genera un danno pari al costo del servizio documentato, oltre interessi legali, con responsabilità solidale di Asl e Regione per la grave negligenza. La quantificazione avviene mediante accordo entro 90 giorni ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.; in difetto è nominato commissario ad acta il Prefetto di Bari. Spese compensate; copia della sentenza è trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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