Interdittiva antimafia e gestione familiare clanica dell’impresa (TAR Sicilia n. 2985 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra i titolari, soci o amministratori dell’impresa e familiari affiliati o contigui alle associazioni mafiose, tutte le volte in cui tale rapporto, per natura, intensità o caratteristiche concrete, lasci ritenere, secondo la logica del più probabile che non, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto. È irrilevante che il provvedimento non indichi specifici comportamenti o atti di concreta interferenza posti in essere da singoli componenti della famiglia, poiché nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso all’interno della famiglia può verificarsi un’influenza reciproca di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, solidarietà, copertura o soggezione. Nel diritto della prevenzione è sufficiente il pericolo di condizionamento mafioso, valutato anche sulla base di dati di comune esperienza, non richiedendosi la prova dell’effettivo assoggettamento.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore agro-pastorale, riceveva in data 23 ottobre 2022 la comunicazione con cui la Prefettura esprimeva un giudizio prognostico sulla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in grado di incidere sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa. Presentava deduzioni difensive e otteneva l’audizione della propria legale rappresentante; quindi l’Amministrazione adottava il provvedimento interdittivo ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d. lgs. n. 159/2011, sul presupposto che gli elementi informativi, valutati nel loro complesso, evidenziassero possibili tentativi di infiltrazione.
La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendone il difetto di motivazione. Sosteneva che i tre giovani soci avevano ricevuto le quote per donazione del 24 agosto 2018, che i legami di parentela con soggetti controindicati non erano stati collegati a rapporti economici o a vicende anomale di gestione, e che la competenza dei soci era dimostrata dalle rispettive qualifiche professionali. Chiedeva quindi l’annullamento del decreto prefettizio e degli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso, escludendo i vizi di motivazione dedotti. La società, per le vicende societarie che ne hanno accompagnato la genesi e da cui deriva l’attuale compagine, risulta caratterizzata da una gestione familiare di tipo clanico, nel cui ambito assumono peso significativo il ruolo e le attività di alcuni membri gravati di controindicazioni di indubbia caratura criminale. Elementi significativi sono la creazione dell’impresa da parte di un avo degli attuali soci, con successione complessa di trasferimenti intermedi delle quote, e, sul piano della reale gestione, l’assenza di specifiche qualifiche ed esperienze nel settore agro-pastorale in capo ad almeno due soci, per loro stessa ammissione, e di indici concreti di effettiva operatività.
Tali circostanze sono state ragionevolmente intese come fatti indicativi di una gestione collettiva da parte del nucleo familiare allargato, con soggetti formalmente estranei alla compagine: i soci vanno considerati solo formalmente titolari dell’impresa, rappresentando l’ultima generazione della famiglia titolare e gestore de facto dell’azienda e dei terreni. Il pericolo di influenza mafiosa si ricava anzitutto dalla parentela della socia e legale rappresentante con il padre, condannato per favoreggiamento personale e coimputato per associazione di stampo mafioso.
Il Collegio valorizza poi il ruolo della zia di una delle socie, amministratrice pubblica coinvolta nelle vicende correlate allo scioglimento per infiltrazione mafiosa degli organi di un Comune, e i rapporti con soggetti condannati o imputati per art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale di Catania, pur avendo escluso l’incandidabilità della stessa, aveva rilevato un quadro indiziario di potenziale collegamento con elementi di criminalità organizzata. Il quadro complessivo, rispondente ai requisiti di precisione, gravità e concordanza, rende non irragionevole la tesi della gestione dell’impresa da parte di un nucleo familiare allargato, secondo moduli tipici della criminalità organizzata per la penetrazione legale nell’economia.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3265 del 10.04.2024) secondo cui i legami familiari, in sé considerati, possono esercitare particolari influenze in determinati ambienti, e che la complessa organizzazione mafiosa, a struttura clanica, si fonda sul nucleo della famiglia, sicché anche il soggetto non attinto da pregiudizio può subirne l’influenza. È irrilevante l’assenza di elementi specifici a carico dei singoli componenti della società. Rileva inoltre il contesto territoriale di operatività, interessato da fenomeni criminali finalizzati all’accaparramento dei contributi agricoli europei. Nel diritto della prevenzione è sufficiente il pericolo di condizionamento, secondo il criterio del più probabile che non.
Nota della Redazione
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