Ottemperanza al giudicato e penalità di mora iniqua per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 4545 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza al giudicato, ordina all’amministrazione di conformarsi al titolo esecutivo nel termine assegnato e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali, con verifica dell’esatta misura e decorrenza degli interessi. Le astreintes di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non sono dovute quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, come l’esiguità del debito che rende la penalità eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 135/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, così la creditrice propone ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento, la condanna alle penalità di mora, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni di eseguire i provvedimenti di condanna pecuniaria prima dell’azione coattiva.
Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione di inottemperanza, con assegnazione del termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti, e degli accessori. Su un punto la domanda non passa: sono escluse le penalità di mora, poiché l’uso delle astreintes è escluso quando risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, come nella fattispecie in cui l’esiguità del debito rende la penalità invocata eccessivamente afflittiva.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è dovuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali del dipendente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Le spese sono liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, e distratte al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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