Trattamento ABA nei LEA ma intensità oraria rimessa alla discrezionalità tecnica dell’ASL (TAR Campania n. 3896 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 25 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità. Non esiste tuttavia un obbligo normativo che imponga l’erogazione di un numero minimo fisso di ore settimanali, nemmeno nei casi più gravi, dovendo l’intensità del trattamento essere determinata da una valutazione clinica individuale del Nucleo competente. La scelta del monte ore costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione sanitaria, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il sindacato di legittimità non può sostituire la valutazione di opportunità e adeguatezza del trattamento operata dall’ASL.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di Livello 3 secondo il DSM-5, impugnavano il nuovo progetto terapeutico adottato dall’ASL in data 11 gennaio 2024. Il provvedimento riduceva da 15 a 10 le ore settimanali di trattamento ABA e ne limitava la durata a 180 giorni, senza che fosse documentato alcun mutamento del quadro clinico o degli obiettivi riabilitativi.
I genitori chiedevano l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore a ricevere il trattamento nella misura di almeno 20 ore settimanali, in via diretta o mediante rimborso delle spese sostenute per terapie erogate da terzi. L’ASL resistente eccepiva l’infondatezza del ricorso, richiamando la conformità del proprio operato alla DGRC Campania n. 131/2021 e al regolamento aziendale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo e giurisprudenziale consolidato. Richiamata la sentenza n. 8708 del 2023 del Consiglio di Stato, ribadisce che il trattamento ABA rientra nei LEA e che le prestazioni devono concorrere a realizzare la prestazione di risultato rappresentata dal riconoscimento del metodo nei livelli essenziali. Il giudice amministrativo, tuttavia, distingue nettamente tra il riconoscimento della prestazione e la determinazione della sua intensità.
La DGRC n. 42 del 31.1.2024, adottata in esecuzione di pronunce del Consiglio di Stato, ha modificato il PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021, superando il meccanismo del monte ore massimo vincolante. Il numero specifico di ore è ora definito in sede di valutazione clinica caso-specifica dal Nucleo Operativo Territoriale, con obbligo di motivare eventuali scostamenti dai parametri orientativi. Da qui la conclusione che non sussiste alcun obbligo rigido di ore minime settimanali.
Il ricorso è respinto sulla base degli esiti della verificazione disposta con ordinanza collegiale. Il verificatore ha confermato la correttezza della diagnosi e la congruità del livello di gravità, ma ha evidenziato la limitata risposta positiva al trattamento ABA protratto per circa sette anni, documentata dal retest del Questionario Vineland-II. Ha inoltre escluso una relazione scientificamente comprovata tra intensità del trattamento e miglioramento funzionale, sottolineando che la letteratura non indica un monte ore ottimale e che il progetto di supporto deve integrarsi con gli interventi scolastici, educativi e sociali.
Il Collegio condivide tali conclusioni e richiama l’orientamento secondo cui il giudice può censurare la valutazione tecnica solo quando essa si collochi al di fuori dell’esattezza o attendibilità della scienza applicata o non rispetti parametri di univoca lettura. È invece inammissibile il sindacato che sostituisca la valutazione dell’Amministrazione con quella del consulente o del giudice. Le censure dei ricorrenti miravano proprio a sostituire la scelta dell’ASL in tema di adeguatezza del trattamento, incorrendo nel divieto di sindacato di merito fuori dai casi dell’art. 134 c.p.a.
Né risultano profili di illogicità: la riduzione trova ragione nella età evolutiva del minore, nel superamento della fase prescolare — in cui gli studi indicano la massima efficacia degli interventi intensivi — e nella necessità di bilanciare il trattamento con i diritti relazionali ed educativi del bambino, richiamando l’art. 31 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. La pretesa di un incremento automatico delle ore, fondata su valutazioni unilaterali o su precedenti relativi ad altri casi, è incompatibile con il principio di individualizzazione della cura. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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