Preavviso di rigetto supera inerzia e rende improcedibili motivi sul silenzio (TAR Lazio n. 716 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è atto endoprocedimentale che non definisce il procedimento, ma interrompe i termini per la sua conclusione ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, terzo periodo. Esso rende irrilevante la precedente inerzia della pubblica amministrazione e comporta il decorso di un nuovo termine, alla cui infruttuosa scadenza matura un silenzio-inadempimento autonomamente lesivo. Ne consegue che i motivi aggiunti volti a contestare il silenzio serbato sull’istanza di riesame sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l’amministrazione abbia adottato il preavviso di rigetto. La declaratoria di improcedibilità presuppone che l’atto sopravvenuto sia obiettivamente preordinato ad innescare una nuova sequenza procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento dirigenziale con cui il Comune aveva respinto la richiesta di permesso di costruire in variante, relativa alla ristrutturazione dell’esistente e alla ricostruzione dei volumi distrutti dagli eventi bellici. Con il ricorso originario aveva chiesto anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e il risarcimento dei danni.

Successivamente ha proposto motivi aggiunti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., dolendosi dell’inerzia del Comune sulla propria istanza di riesame del rigetto, fondata su una sopravvenienza normativa. In vista dell’udienza camerale le parti hanno depositato la nota comunale recante il preavviso di rigetto della istanza di riesame. All’udienza il difensore del ricorrente ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda relativa al silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 rende irrilevante la precedente inerzia e comporta il decorso di un nuovo termine di conclusione del procedimento. Alla eventuale infruttuosa scadenza maturerà un silenzio-inadempimento attualmente lesivo. Il preavviso è mero atto endoprocedimentale, non idoneo alla definizione del procedimento, ma interrompe i termini, che iniziano nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni del privato o dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato.

Su questa base il Giudice rileva che la nota comunale, sopravvenuta all’iniziale silenzio sull’istanza di riesame, non costituisce atto meramente interlocutorio. Essa è idonea a superare l’inerzia dell’amministrazione, perché è obiettivamente preordinata ad innescare una nuova sequenza procedimentale. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Latina, I, n. 658/2015 e TAR Toscana, III, n. 856/2012.

Il percorso argomentativo trova conferma nella condotta processuale del ricorrente, che ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda relativa al silenzio-inadempimento.

Il Collegio dichiara pertanto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto il silenzio serbato sull’istanza di riesame del provvedimento già impugnato con il ricorso originario. La ragione è il venir meno dell’inerzia posta a base dell’impugnativa, per effetto della nota sopravvenuta al deposito dei motivi aggiunti. In termini sono richiamate TAR Molise, I, n. 209/2021, TAR Campania, Napoli, VIII, n. 32/2021 e TAR Puglia, Bari, I, n. 942/2017. Le spese di lite sono compensate, anche in considerazione dell’assenso unanime delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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