Ottemperanza Carta docente supplente senza copertura finanziaria (TAR Campania n. 5092 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accoglie la domanda di un docente non di ruolo volta al riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice dell’ottemperanza. L’accertamento del diritto al beneficio economico previsto dalla legge non è condizionato dalla circostanza che il relativo stanziamento non sia stato previsto in favore dei docenti assunti con contratto a tempo determinato. In presenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione del giudicato nel termine assegnato e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023, con conseguente emissione del relativo buono elettronico. Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguita la sentenza, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il Tribunale ha, quindi, ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha designato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, che avrebbe dato corso all’esecuzione su istanza della parte ricorrente.
Il Collegio ha precisato che il Commissario avrebbe dovuto compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni. Ha, inoltre, liquidato il compenso per l’eventuale funzione commissariale in € 500,00, ponendolo a carico del Ministero, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite. La decisione afferma, in tal modo, il principio secondo cui l’accertamento del diritto alla Carta docente del personale precario non può essere vanificato da ragioni di copertura finanziaria, dovendo l’esecuzione del giudicato essere comunque garantita.
Nota della Redazione
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