Ottemperanza al giudicato: spese di precetto escluse e commissario ad acta nominato (TAR Sicilia n. 162 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’avvenuta esecuzione parziale del titolo e, per la parte non eseguita, ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente alla decisione. L’obbligo esecutivo comprende la sorte capitale e gli interessi nella misura indicata nel titolo, oltre agli oneri accessori, alle spese e ai diritti maturati successivamente all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, il giudice nomina commissario ad acta fin d’ora, con facoltà di delega.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1624/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di € 9.193,77, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, depositando documentazione il 17 dicembre 2024.

In vista della camera di consiglio il ricorrente ha evidenziato che, dopo l’iscrizione a ruolo, il Ministero aveva corrisposto la sorte capitale ma non gli interessi, insistendo per l’accoglimento e per la condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore. All’udienza del 14 gennaio 2025 il difensore ha ribadito la mancata corresponsione degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la ritualità del ricorso: passaggio in giudicato della sentenza, notificazione del titolo esecutivo e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su queste premesse processuali si fonda la procedibilità dell’azione di ottemperanza.

Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza era stata ottemperata solo per la sorte capitale e non anche per gli interessi. L’amministrazione non ha contestato il titolo prodotto né le richieste del ricorrente, e non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere per la sorte capitale e l’accoglimento del ricorso per il resto, con obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato mediante il pagamento delle somme ancora non corrisposte, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

L’obbligo esecutivo è stato quindi precisato: gli interessi nella misura del titolo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e la registrazione. Sono state invece escluse le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è imputabile alla sola libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Città Metropolitana di Catania, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, per provvedere su istanza della parte interessata entro ulteriori novanta giorni. Le spese, liquidate in € 250,00 oltre oneri e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore anticipatario, in ragione del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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