Ottemperanza sentenza Carta docente esclude astreinte per crisi finanza pubblica (TAR Campania n. 430 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la ritualità del ricorso e la non esecuzione del giudicato, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica: alla P.A. inadempiente si applica anche il limite autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, ulteriore rispetto alla manifesta iniquità. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico giustifichino il diniego della sanzione o la sua riduzione. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare tali ragioni ostative e condurre alla mancata condanna all’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ex art. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione scolastica a una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta Docente per tre anni scolastici, secondo il sistema proprio del beneficio e per un valore annuo di 500,00 euro.
Deduce la ricorrente la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inerzia dell’ente. Chiede quindi l’ottemperanza, la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempienza e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si costituisce senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Dalla documentazione emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla cancelleria, e l’avvenuta notifica del titolo in data 19.10.2024 ai fini dell’intimazione ad adempiere. Da tale notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, le statuizioni del titolo non hanno ricevuto esecuzione: l’amministrazione non ha provato il riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici e gli importi indicati. Il ricorso è pertanto accolto e va ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario. L’organo straordinario, su richiesta della parte corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, deve insediarsi e provvedere entro novanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta penalità di mora, il Tribunale richiama Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, dotato di ampio potere discrezionale, valutare se le circostanze addotte dall’ente assumano rilievo per negare la sanzione o mitigarne l’importo. Sulla base di tale indirizzo, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori, con rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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