Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e verificazione atipica (TAR Campania n. 2338 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, improntato al principio della domanda, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso. Quando l’ordinanza che dispone la verificazione subordina espressamente l’avvio dell’incarico dell’ausiliario al versamento dell’anticipo da parte del ricorrente, la mancata erogazione dell’acconto manifesta la rinuncia alla coltivazione dell’istanza istruttoria e, con essa, all’interesse alla decisione. Il verificatore che abbia svolto l’attività senza ricevere l’anticipo e senza alcun coinvolgimento o avviso alla parte onerata non può gravare quest’ultima dell’intero compenso: le spese della verificazione si ripartiscono in parti uguali tra ricorrente e amministrazione, con liquidazione in separato decreto.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, contestando il punteggio attribuito a un proprio titolo post-universitario: un corso di perfezionamento in “Didattica” svolto nell’anno accademico 1988/1989. Secondo la ricorrente il corso possedeva i requisiti per l’equiparazione al master universitario di primo livello; secondo l’amministrazione mancavano i requisiti delle 1500 ore e dei 60 CFU previsti dal bando e dalla normativa di riferimento. Proponeva quindi ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso la graduatoria corretta per errori materiali.

L’istanza cautelare veniva respinta e il Collegio, per verificare l’effettivo svolgimento del corso, richiedeva chiarimenti all’Ateneo presso cui si era tenuto. Di fronte all’inerzia, disponeva verificazione ex art. 66 c.p.a., affidando all’ausiliario il compito di accertare modalità, esame finale e durata in ore del corso, e ponendo a carico della ricorrente l’anticipo del compenso quale presupposto dell’avvio dell’incarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la verificazione è stata avviata, svolta e conclusa senza il versamento dell’anticipo e senza alcun coinvolgimento o avviso alla parte ricorrente, onerata del pagamento. La relazione depositata dall’ausiliario, inoltre, non dà conto del ricevimento dell’acconto e si limita a ricostruire la disciplina giuridica di riferimento, già illustrata nelle memorie delle parti, senza rispondere al quesito sulle effettive modalità di svolgimento del corso.

Su questa base il Tribunale qualifica la condotta della ricorrente alla stregua di una rinuncia a coltivare l’istanza istruttoria. La mancata erogazione dell’anticipo, espressamente configurato dall’ordinanza come condizione necessaria per l’abbrivio dell’attività dell’ausiliario, è incompatibile con la persistenza dell’interesse alla decisione. Il ricorso è pertanto improcedibile, in applicazione del principio della domanda che regola il processo amministrativo.

Quanto alle spese, il Collegio le compensa tra le parti e ripartisce in parti uguali, tra ricorrente e Ministero, il compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto. La decisione valorizza il dato che l’attività dell’ausiliario — peraltro limitata a una ricostruzione giuridica della fattispecie — si è svolta senza il coinvolgimento della parte onerata dell’anticipo, così escludendo che il relativo onere possa gravare integralmente su di essa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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