Revoca del contributo a distanza di tempo e legittimo affidamento del beneficiario (TAR Puglia n. 392 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di restituzione di contributi pubblici già erogati, formulata a distanza di oltre dieci anni dai pagamenti e dall’attestazione di regolarità della spesa, è illegittima quando la rideterminazione dell’agevolazione non sia imputabile a un comportamento illecito o a carenze del beneficiario. In tale ipotesi l’azione amministrativa viola i canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ. e lede il legittimo affidamento maturato dal destinatario nella spettanza delle somme. Il mero decorso del tempo tra l’erogazione provvisoria e l’accertamento definitivo non è senza conseguenze in punto di legittimità del provvedimento di revisione. La prescrizione del credito resta questione distinta, superata dall’accoglimento sul merito dell’affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente presentava nel 2000 domanda di contributo in conto capitale ai sensi della legge n. 488/1992. Nel 2001 il Ministero concedeva in via provvisoria l’importo complessivo di € 397.645,98. La relazione finale di spesa risale al 2005 e attesta che tutti i titoli di spesa erano stati controllati con esito positivo; le quote venivano erogate tra il 2003 e il 2008.
Nel 2018 la banca concessionaria comunicava l’imminente emanazione dell’atto di liquidazione a saldo e conguaglio, rideterminando il contributo concedibile in € 339.885,45 e chiedendo la restituzione di € 8.834,57, di cui € 7.038,14 a titolo di recupero e € 1.796,43 per interessi. La società eccepiva la prescrizione; l’atto veniva comunque adottato nel 2019 e impugnato davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, tra l’erogazione provvisoria e quella definitiva, non sussistono posizioni di vantaggio consolidate, ma il comportamento tenuto dall’Amministrazione in quel tratto non è privo di conseguenze sulla legittimità della revisione, soprattutto quando il recupero interviene a distanza di tempo (TAR Puglia, Sez. III, n. 998 del 2023).
La distinzione decisiva è tra le ipotesi in cui emergano irregolarità del destinatario e quelle in cui il consolidamento dell’aspettativa sia ascrivibile al soggetto pubblico e all’istruttore. In quest’ultimo caso la richiesta di restituzione contrasta con i canoni di correttezza e buona fede dell’art. 1337 cod. civ., avendo ingenerato nel beneficiario un ragionevole affidamento tale da indurlo a completare l’iniziativa imprenditoriale (TAR Campania, Sez. III, n. 2405 del 2021).
Nel caso concreto le agevolazioni risalgono al 2001, la relazione finale al 2005, i pagamenti si collocano tra il 2003 e il 2008. Al saldo ha fatto seguito una situazione di stallo sulle determinazioni finali, protrattasi fino alla richiesta di restituzione del 2019, a fronte di un programma completato nei termini.
Dagli atti impugnati non emerge alcun comportamento illecito della ricorrente, né omissioni o carenze sui requisiti: la rideterminazione deriva dalla rivalutazione delle spese ammissibili operata dalla banca concessionaria. Il regolare completamento dell’intervento e il decorso di oltre dieci anni dai pagamenti e dall’attestazione di regolarità rendono quindi la richiesta di restituzione contrastante con i canoni di buona fede e lesiva del legittimo affidamento.
Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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