Regolamentazione unilaterale in attesa dell’accordo sindacale e autonomia delle autorità indipendenti (Cons. Stato n. 2565 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In mancanza di accordo con le organizzazioni sindacali, l’Autorità amministrativa indipendente può adottare una regolamentazione provvisoria e unilaterale delle materie oggetto del mancato accordo, non essendo tollerabile la presenza di vuoti normativi. Il principio è diretta espressione dell’art. 97 Cost. e trova attuazione nella previsione dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001, applicabile anche alle Autorità sottratte al regime contrattualizzato. Il rinvio ai criteri fissati per l’AGCM non impone la parificazione dei trattamenti previdenziali, dovendo l’Autorità tener conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative. È pertanto legittima la riduzione del trattamento di fine rapporto e l’applicazione automatica del regime TFR in caso di mancato esercizio dell’opzione, con le compensazioni previste per il periodo pregresso.
Il Fatto
I ricorrenti sono dipendenti dell’ANAC in servizio da data anteriore al 1° gennaio 2001, già destinatari del regime di trattamento di fine servizio, ovvero transitati nel ruolo dell’Autorità per mobilità. Essi beneficiavano della disciplina transitoria dettata dalla delibera ANAC n. 87 del 29 gennaio 2020.
La successiva delibera ANAC n. 599 del 30 dicembre 2024 ha modificato quel regime, in attesa di un diverso accordo con le organizzazioni sindacali, prevedendo un diritto di opzione tra IFR e TFR integrato da fondo di previdenza complementare, con riduzione del 30 per cento dell’IFR e applicazione automatica del TFR in caso di mancata scelta. I dipendenti hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Hanno quindi proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla riserva di accordo sindacale. Rileva che, pur non applicandosi all’ANAC il d.lgs. n. 165/2001, possono richiamarsi le norme ricognitive di principi generali, la cui ratio è evitare pregiudizi all’azione amministrativa durante le trattative.
La previsione dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001 risponde a canoni di ragionevolezza e si ricava direttamente dall’art. 97 Cost. Ne consegue la legittimità della regolamentazione provvisoria e unilaterale, poiché non è tollerabile un vuoto normativo. Il Collegio verifica poi l’effettività del confronto: tavoli sindacali dal 2019 al 2024, una bozza di pre-intesa, una bozza di regolamento mai entrata in vigore. Il fallimento delle trattative protrattosi per circa un quadriennio giustifica la scelta unilaterale.
La delibera n. 87/2020 non smentisce tale conclusione, avendo funzione limitata alla determinazione provvisoria dei criteri per gli accantonamenti. Quanto alla pretesa violazione della buona fede e al deficit istruttorio, la Corte esclude condotte ostruzionistiche e rileva che, dopo le ordinanze cautelari, l’ANAC ha fornito le informazioni necessarie alla scelta consapevole.
Sul versante della reformatio in peius e dell’affidamento, il Collegio esclude ogni obbligo di parificazione alla disciplina AGCM: il rinvio concerne i soli “criteri”, fatti salvi gli spazi di autonomia organizzativa. Le differenze quantitative non integrano pertanto alcuna illegittimità, anche in ragione della coerenza del modello contributivo con gli artt. 81-97 Cost.
Infine, sul mancato esercizio dell’opzione, la Corte conferma il rigetto: il transito nei ruoli ANAC determina una cesura rispetto al trattamento previdenziale di provenienza. L’appello principale è rigettato; quello incidentale dell’ANAC è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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