Revisione del Pef nella concessione di servizi: obbligo di avviare il procedimento (TAR Liguria n. 176 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di servizi non è titolare di un diritto soggettivo al riequilibrio del piano economico-finanziario, ma di un interesse legittimo pretensivo all’avvio e allo svolgimento del procedimento di verifica della proposta di revisione. Il concedente non ha obblighi di rinegoziazione né di accoglimento dell’istanza, ma è tenuto ad avviare il procedimento valutativo dei presupposti previsti dall’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Il diniego che si limiti a rifiutare la proposta, senza alcuna istruttoria sull’equilibrio del Pef e senza esternare le ragioni della scelta, è illegittimo. La motivazione addotta solo in giudizio costituisce motivazione postuma e non può integrare la carenza istruttoria e argomentativa dell’atto.

Il Fatto

Il Comune ha assegnato in subconcessione ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav. alcune spiagge libere attrezzate, affidando alla società ricorrente la gestione di un lido per otto anni, con obbligo di corrispondere un canone annuo e di svolgere il servizio di salvataggio. La società ha lamentato ritardi nella consegna e difficoltà di avvio dell’attività, poi il calo di ricavi conseguente alla pandemia.

Dopo il diniego di riduzione del canone per il 2020, la società ha chiesto l’avvio del procedimento di revisione del piano economico-finanziario ai sensi dell’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, formulando tre ipotesi di riequilibrio. Il Comune ha risposto negativamente, dichiarando di non voler aderire alla proposta per ragioni di interesse pubblico e di contabilità pubblica. La società ha quindi proposto azione di annullamento, di accertamento, di condanna al risarcimento e, in subordine, avverso il silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il petitum sostanziale non riguarda la contestazione del credito da canone, devoluta al giudice ordinario, ma la revisione del rapporto concessorio e la sua sostenibilità economico-finanziaria. La controversia investe l’esercizio di un potere discrezionale della stazione appaltante e rientra quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, sez. V, n. 4857 del 2015 e Cass. civ., Sez. Un., n. 16459 del 2020.

È infondata anche l’eccezione di tardività. L’atto lesivo è il diniego del 27.3.2023, adottato in riscontro alla proposta del 6.3.2023; le interlocuzioni precedenti riguardavano la riduzione del canone e non la revisione del Pef, e la delibera di Giunta n. 137/2020 esauriva i propri effetti nel solo anno 2020.

Nel merito, il Tribunale chiarisce che dall’art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 non deriva alcun diritto alla rinegoziazione: il privato può presentare la proposta, ma il concedente non è tenuto ad accoglierla. Sussiste però un obbligo di avviare il procedimento di valutazione, desumibile dal principio generale sui procedimenti a istanza di parte e confermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 7200 del 2023, che ha qualificato la norma come fonte dell’onere di avviare trattative.

Il Comune, nella specie, non ha svolto alcuna verifica sull’equilibrio del Pef, sui margini di riequilibrio e sulla loro accoglibilità, limitandosi a rifiutare la proposta. Le ragioni esposte negli atti difensivi costituiscono motivazione postuma e come tale inammissibile. Sotto questo esclusivo profilo l’azione di annullamento è accolta, con obbligo di ripronuncia entro 45 giorni ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), cod. proc. amm.

Le altre azioni sono respinte. L’azione di accertamento è infondata per l’inesistenza del diritto soggettivo; quella risarcitoria non individua alcun danno ingiusto, restando ferma la tutela del recesso e dei rimborsi previsti dalla legge; quella avverso il silenzio è inammissibile, essendosi il Comune pronunciato con provvedimento espresso. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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