Traduzione del decreto di sequestro probatorio e diritto dell’indagato alloglotta (Cass. pen. Sez. III n. 20730 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio non è compreso tra gli atti per i quali l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. impone la traduzione scritta in favore dell’indagato alloglotta. La sua omessa traduzione non determina alcuna conseguenza giuridica, non incide sulla decorrenza del termine per proporre riesame e non viola il diritto di difesa, né i diritti dominicali del destinatario del vincolo. Il diritto di difesa resta garantito dalla possibilità di ottenere gratuitamente l’assistenza di un interprete nei colloqui con il difensore. La motivazione del decreto di sequestro, seppure concisa, può essere integrata mediante rinvio ad altro provvedimento noto all’indagata. Le censure che investono il merito della valutazione probatoria sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di documenti di identità e fogli di appunti nell’ambito di indagini per reati tributari e di riciclaggio. L’indagata, di cittadinanza straniera, proponeva richiesta di riesame, che il Tribunale di Ancona rigettava con ordinanza del 19 settembre 2025.
Contro tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi: mancata traduzione del decreto di sequestro, omissione dell’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore durante la perquisizione, carenza dei capi di incolpazione, difetto delle esigenze probatorie e vizio di motivazione sul sequestro del dispositivo informatico.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza di tutti i motivi, rilevando anzitutto che le censure riproducono gli stessi rilievi già sottoposti al Tribunale del riesame.
Sul primo motivo la Corte osserva che l’art. 143 cod. proc. pen., nel testo introdotto dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti soggetti a traduzione scritta. L’elenco tassativo della norma — che comprende l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini, i decreti di udienza preliminare e citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna — costituisce indice della volontà del legislatore di non collegare alla mancata traduzione alcuna conseguenza giuridica, neppure il mancato decorso del termine per l’impugnazione. Richiama in proposito Sez. 5, n. 41961 del 2017 e Sez. 2, n. 31225 del 2014.
La Corte esclude inoltre la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU: la salvaguardia delle prerogative difensive, rispetto ad atti che enunciano solo embrionalmente l’addebito, è assicurata dalla possibilità di ottenere gratuitamente l’assistenza di un interprete nei colloqui con il difensore. Neppure risulta leso l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, poiché il provvedimento appone un vincolo senza effetti espropriativi. Il Tribunale aveva del resto valorizzato la conoscenza dell’italiano da parte della ricorrente e l’assenza di pregiudizio difensivo, avendo ella proposto autonomamente il riesame, con argomenti non sindacabili nel merito.
Sul secondo motivo, la Corte conferma che il verbale di sequestro dà atto dell’avviso all’indagata della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia e dell’avviso al difensore di fiducia, che accettò l’incarico senza intervenire. La nullità è comunque esclusa perché non incide sul successivo sequestro, oggetto del riesame.
Quanto agli altri motivi, la Corte richiama il principio per cui anche il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, sia pur concisa, della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, potendo integrarsi mediante rinvio ad altro provvedimento noto all’indagata. Il Tribunale ha dato conto della strumentalità del mezzo rispetto alla complessità delle indagini e del numero delle società coinvolte, con valutazioni non censurabili in sede di legittimità. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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