L’individuazione fotografica integra grave indizio di colpevolezza senza le formalità della ricognizione (Cass. pen. Sez. 5 n. 17816 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione di cui all’art. 213 cod. proc. pen. La sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento ma dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. I gravi indizi di colpevolezza e la prova indiziaria di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza. È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca censure sul merito non specificamente devolute al tribunale del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Brescia aveva confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, indiziato di una pluralità di delitti. L’indagato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava la carenza di gravi indizi di colpevolezza. La difesa deduceva, da un lato, la scarsa qualità delle immagini estrapolate dalle registrazioni di videosorveglianza e la non affidabilità del riconoscimento compiuto dalla polizia giudiziaria; dall’altro, l’inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici compiuti dalle vittime, trattandosi di accertamenti tecnici effettuati in assenza del difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rammentato che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione del provvedimento del riesame è limitato alla verifica della congruenza logica e della completezza del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. I gravi indizi di colpevolezza si collocano su un piano diverso rispetto alla prova indiziaria, richiedendo soltanto una qualificata probabilità di colpevolezza, a prescindere dal tipo di prova acquisita.
Quanto alle censure relative all’identificazione tramite immagini di videosorveglianza, la Corte ha rilevato che la scarsa qualità delle immagini era stata dedotta dalla difesa solo in sede di legittimità e non dinanzi al tribunale del riesame. Sul punto è stato affermato che, in materia di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito per provocare una risposta adeguata del giudice del riesame; in mancanza, è inammissibile la censura proposta per la prima volta in cassazione.
Con riferimento ai riconoscimenti fotografici compiuti dalle persone offese, la Suprema Corte ha escluso che si trattasse di un accertamento tecnico da effettuarsi alla presenza del difensore. L’individuazione fotografica dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo a fondare i gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’osservanza delle formalità previste per la ricognizione dall’art. 213 cod. proc. pen.
Tale conclusione si fonda sulla natura dichiarativa dell’individuazione: essa costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, la cui forza probatoria non dipende dalle modalità formali assunte, ma dal valore della dichiarazione confermativa, analogamente alla deposizione testimoniale. Il riconoscimento fotografico lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento o in una testimonianza che lo confermi, restando le formalità di cui all’art. 213 cod. proc. pen. rilevanti solo ai fini dell’efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 213 c.p.p. – Ricognizione di persone. Atti preliminari