Ricorso avverso rigetto di revoca della confisca va qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. III n. 21138 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide, in prima battuta, sulla richiesta di revoca della confisca o di restituzione delle cose sequestrate è esperibile la sola opposizione dinanzi allo stesso giudice, e non il ricorso per cassazione. La circostanza che il provvedimento sia stato adottato non de plano ma all’esito di udienza camerale in contraddittorio non muta il modello legale, fondato su una doppia valutazione di merito. Il ricorso proposto direttamente per cassazione va pertanto riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha emesso il provvedimento, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.
Il Fatto
Due immobili già di proprietà di un soggetto poi condannato erano stati sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Brescia, eseguito con richiesta di trascrizione, e successivamente confiscati con la sentenza di condanna. Il ricorrente, che aveva acquistato gli stessi beni all’esito di una procedura esecutiva immobiliare, aveva chiesto la revoca del sequestro e della confisca, qualificandosi come terzo in buona fede.
Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza osservando che la confisca non può essere opposta al terzo in buona fede quando la trascrizione del pignoramento precede quella del sequestro, ma rilevando che il ricorrente non aveva allegato alcun elemento da cui desumere la propria buona fede. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un problema di qualificazione dell’impugnazione. Il provvedimento contestato è quello con cui il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen., seguito dalla confisca, provvedimenti entrambi adottati dal giudice penale in sede di cognizione. La materia rientra tra quelle elencate dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., che richiama la disciplina dell’art. 663, comma 4, cod. proc. pen.
Secondo il modello legale, il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza, avverso la quale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emesso il provvedimento, da trattare secondo le forme di cui all’art. 666 cod. proc. pen. Il testo dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. delinea un sistema fondato su una doppia valutazione di merito, la seconda delle quali compiuta tenendo conto delle osservazioni delle parti.
La Corte precisa che tale disciplina trova applicazione anche quando la richiesta di revoca sia stata decisa non de plano, ma previa fissazione di udienza camerale in contraddittorio. L’avvenuto confronto tra le parti non può determinare il superamento del modello previsto dalla legge: la doppia valutazione di merito resta il tratto caratterizzante del rimedio.
Di conseguenza, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso un provvedimento che decide in prima battuta su una richiesta di revoca della confisca o di restituzione delle cose sequestrate deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che ha adottato il provvedimento contestato.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale va riqualificato il ricorso, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022).
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Nota della Redazione
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