La Cassazione conferma il contrabbando per i liquidi delle sigarette elettroniche (Cass. pen. Sez. 3 n. 20012 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contrabbando di tabacco lavorato estero, la fattispecie di cui all’art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973 si applica, in forza dell’art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. n. 504/1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche. Tali commi costituiscono norme penali in bianco, integrate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che determinano il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale; tale tecnica normativa è legittima, rispettando i principi di riserva di legge e determinatezza. Il giudizio di colpevolezza fondato sulla mancanza di documentazione e sull’occultamento della merce resiste in cassazione, essendo preclusa una rilettura alternativa degli elementi probatori. La confisca del corpo di reato consegue ex lege all’accertamento del reato ai sensi dell’art. 301 d.P.R. n. 43/1973.
Il Fatto
Il tribunale di Bari aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43/1973 per aver trasportato 700 litri di liquido utilizzabile per inalazione a mezzo di sigarette elettroniche. La Corte di appello, in parziale riforma, concedeva la sospensione condizionale della pena.
Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva quattro motivi di ricorso, deducendo la non assimilabilità dei liquidi al tabacco lavorato, la mancanza di elemento soggettivo, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l’illegittimità della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il proprio consolidato orientamento (Sez. 3, n. 3465 del 2019, Rv. 278542-02) secondo cui la norma sul tabacco lavorato estero trova applicazione anche ai liquidi per sigarette elettroniche, grazie al meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale definito dall’Agenzia delle Dogane. I commi 1-bis e 7-bis dell’art. 62-quater d.lgs. n. 504/1995 sono norme penali in bianco, integrate da provvedimenti direttoriali basati sul raffronto tra i tempi medi di consumo di sigarette tradizionali ed elettroniche; tale tecnica è consentita, poiché la fonte legislativa individua il nucleo di disvalore della condotta, nel rispetto della riserva di legge e della determinatezza.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, emersi dal fermo dell’autoarticolato diretto in Albania con 17 fusti occultati tra il carico di basole dichiarato, senza alcuna documentazione giustificativa. Ha pertanto escluso che la censura difensiva possa tradursi in una rilettura alternativa degli elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità ove l’apparato argomentativo non sia irrazionale.
In relazione alla particolare tenuità del fatto, i giudici hanno rimarcato l’entità della trasgressione (circa 909,50 kg di liquido) e l’intensità della risoluzione criminosa, rivelata dall’occultamento tra 27 tonnellate di basolati. Infine, la confisca è stata ritenuta legittima, conseguendo ex lege all’accertamento del reato ai sensi dell’art. 301 d.P.R. n. 43/1973.
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Nota della Redazione
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