Insussistenza dell’incompatibilità del giudice che ha dichiarato il fallimento (Cass. pen. Sez. 5 n. 12340 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste incompatibilità del giudice che ha fatto parte del collegio che ha dichiarato l’apertura del fallimento a decidere sull’imputazione per i delitti di bancarotta di cui agli artt. 216 e segg. l. fall., poiché la dichiarazione di fallimento si fonda esclusivamente sul presupposto dell’insolvenza dell’imprenditore commerciale e non postula alcuna valutazione, neppure delibativa, sulla responsabilità penale per fatti di bancarotta. L’incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. presuppone, invece, una valutazione strumentale di contenuto, implicante la decisione nel merito dell’ipotesi di accusa e non il mero svolgimento del processo. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, è inammissibile la richiesta formulata per la prima volta in appello all’udienza di discussione quando la riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022 era già in vigore nel giudizio di primo grado, ai sensi della disciplina transitoria dell’art. 95 del citato decreto.

Il Fatto

L’imputato, amministratore unico di una società poi fallita, era stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva per l’alienazione di beni strumentali non rinvenuti dalla curatela, con riqualificazione in appello del reato di bancarotta documentale in bancarotta semplice. La Corte d’appello aveva confermato la condanna per la distrazione, rigettando le censure difensive.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra i quali la erronea composizione del collegio giudicante per la partecipazione di un magistrato che aveva dichiarato il fallimento di una società collegata, la tardività della richiesta di pena sostitutiva e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo e al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha affrontato in primo luogo la questione dell’incompatibilità del giudice, richiamando la distinzione tra imparzialità soggettiva e imparzialità oggettiva elaborata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ha precisato che l’incompatibilità postula una relazione tra una “fonte di pregiudizio”, coincidente con un’attività giurisdizionale idonea a generare la forza della prevenzione, e una “sede pregiudicata”, ravvisabile in un compito decisorio. Non è sufficiente la mera conoscenza di atti anteriormente compiuti, occorrendo una valutazione strumentale all’assunzione di una decisione che attenga al merito dell’accusa.

Con specifico riferimento alla dichiarazione di fallimento, la Corte ha chiarito che essa si fonda sul solo presupposto dell’insolvenza, che può prescindere dalla colpa dell’imprenditore, come confermato dalla possibilità di esdebitazione per il debitore non attinto da responsabilità per delitti di bancarotta. Pertanto, non sussiste incompatibilità del giudice che abbia dichiarato il fallimento a giudicare l’imputato per bancarotta. Nel caso di specie, il giudice aveva dichiarato il fallimento di una società diversa e collegata, circostanza che faceva emergere mere ragioni di convenienza dell’astensione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, attesa la duplice ratio decidendi posta a fondamento del diniego della pena sostitutiva. Ha inoltre confermato la correttezza della declaratoria di tardività dell’istanza, in quanto il giudizio di primo grado, deciso il 9 novembre 2023, era già regolato dalla disciplina del d.lgs. n. 150/2022, che non consente la formulazione della richiesta per la prima volta nel grado di appello all’udienza di discussione, diversamente dall’ipotesi in cui la riforma sia entrata in vigore nel corso del giudizio di gravame.

In relazione ai motivi di merito, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la circostanza che i beni distratti erano diversi e di valore superiore rispetto a quelli rivenduti, e ha richiamato il principio per cui il mancato rinvenimento dei beni all’atto della dichiarazione di fallimento costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione. Ha infine dichiarato inammissibili i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, essendo la decisione sorretta da argomentazioni congrue in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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