Inammissibile il travisamento della prova se mira a rivalutare il merito (Cass. pen. Sez. VII n. 25140 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è deducibile con ricorso per cassazione, anche in caso di doppia conforme, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio. Non integra il vizio la censura che, pur intitolata al travisamento della prova, offra una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella accolta dal giudice di appello: in tal caso la doglianza investe il travisamento del fatto e si risolve in un improponibile sindacato sulle scelte valutative di merito. È parimenti inammissibile la censura sull’attendibilità dei dichiaranti, costituendo questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La difesa di un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna. L’unico motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova, con particolare riguardo alla deposizione resa in fase di indagini.

Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero valutato erroneamente il compendio probatorio, accogliendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalla difesa. Il ricorso investe così, da un lato, la lettura delle risultanze istruttorie e, dall’altro, il giudizio di attendibilità dei dichiaranti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il motivo non evidenzia violazioni di legge né mancanze argomentative o manifeste illogicità della sentenza impugnata. Esso mira piuttosto a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del giudice di appello, la cui motivazione risulta lineare e adeguata e strettamente ancorata all’esame delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all’art. 192 cod. proc. pen.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato secondo cui il travisamento della prova è deducibile in cassazione, in caso di doppia conforme, in due ipotesi: quando il giudice di appello, per rispondere ai motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, di evidenza tale da imporre il riscontro della non corrispondenza tra motivazioni e compendio probatorio (Sez. II n. 5336 del 2018).

Nel caso esaminato difettano le condizioni di deducibilità. Le censure, ancorché intitolate al travisamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione di travisamento del fatto, poiché la sentenza impugnata è censurata per non avere accolto la ricostruzione difensiva, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella della corte territoriale. Il travisamento della prova ricorre, invece, quando si sostiene che il giudice abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale: non si tratta di reinterpretare gli elementi valutati, ma di verificare se essi esistano (Sez. IV n. 4675 del 2006).

La Corte rileva infine che le osservazioni sull’attendibilità dei dichiaranti sono inammissibili, perché costituiscono deduzioni di merito. Il vaglio critico delle dichiarazioni è precluso in cassazione, rappresentando la credibilità della persona offesa una questione di fatto che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sezioni Unite n. 41461 del 2012; Sez. V n. 51604 del 2017). Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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