Ricorso per cassazione avverso diniego di dissequestro convertito in opposizione (Cass. pen. Sez. III n. 20947 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione decide sull’istanza di restituzione delle cose sequestrate il rimedio esperibile è esclusivamente l’opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., indipendentemente dalla forma dell’atto, anche quando non sia stato emesso de plano ma all’esito di procedura camerale. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento, in quanto mezzo non corretto, non è inammissibile in senso sostanziale, ma è suscettibile di conversione in opposizione, in applicazione dei principi del favor impugnationis e di conservazione degli atti giuridici. Ne consegue la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il difensore di un indagato, amministratore di due società intestatarie di conti correnti, proponeva istanza di revoca o modifica del sequestro e di restituzione delle somme, sequestro originariamente disposto su somme ritenute nella disponibilità di un soggetto terzo, titolare di una delega ad operare sui conti.
Il GUP del Tribunale di Latina, con ordinanza del 10 settembre 2025, rigettava l’istanza, richiamando la precedente ordinanza cautelare confermata in sede di riesame. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere il giudice fondato il diniego su un provvedimento cautelare, senza considerare l’esito del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, in via preliminare e assorbente, la questione del corretto mezzo di impugnazione, poiché essa incide sulla possibilità stessa di esaminare le doglianze. Il provvedimento impugnato si colloca nell’ambito del procedimento di esecuzione e concerne la materia della restituzione di beni sequestrati.
In tale ambito trova applicazione l’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede quale rimedio ordinario l’opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento consolidato, che tale rimedio opera anche per i provvedimenti che decidono sull’istanza di dissequestro, indipendentemente dalla forma adottata. In tal senso la Corte richiama Sez. IV n. 15149 del 2008, secondo cui l’impugnazione esperibile avverso il provvedimento che decide sull’istanza di dissequestro è esclusivamente l’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso per cassazione va ritenuto inammissibile sotto il profilo del mezzo utilizzato, ma non improcedibile in senso sostanziale, essendo suscettibile di conversione.
Il punto nodale non è dunque l’erroneità della scelta del mezzo, quanto le conseguenze da trarne. La Corte richiama l’orientamento improntato al favor impugnationis e alla conservazione degli atti giuridici, in forza del quale l’atto di impugnazione, pur viziato nella qualificazione formale, va salvaguardato ove sia riconducibile, nella sostanza, a un rimedio previsto dall’ordinamento.
Applicando tali principi, il ricorso proposto reca in sé tutti gli elementi sostanziali dell’opposizione: censura il provvedimento del giudice dell’esecuzione, ne contesta la motivazione e mira a una rivalutazione del diniego di restituzione. Non sarebbe conforme ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di economia processuale dichiararne l’inammissibilità, determinando una preclusione meramente formale all’esame della domanda.
Ne consegue la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché la questione sull’individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione delle somme sia scrutinata nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice competente.
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Nota della Redazione
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