Inammissibile ricorso per spaccio fatto e prova insindacabili in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 28532 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non si estende alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, riservate al giudice di merito. Le relative determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. La censura che investa profili di merito non rientra nel numerus clausus delle doglianze deducibili in sede di legittimità. L’esclusione dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990 costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile se ancorato a indici concreti quali il dato ponderale e gli strumenti di confezionamento.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 07/03/2024, confermativa della decisione di primo grado, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/1990 e art. 385 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, previa rimessione in termini, articolando due motivi.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per la detenzione dello stupefacente. Con il secondo chiede il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito.
Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso concreto, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello emerge una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, con esame di tutte le deduzioni difensive.
I giudici di secondo grado sono pervenuti alle loro conclusioni in punto di responsabilità attraverso una disamina completa e approfondita delle risultanze processuali, non censurabile sotto il profilo della razionalità e basata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità. Il giudice a quo ha valorizzato, in particolare, le ammissioni rese dall’imputato all’udienza di convalida dell’arresto e la condotta di disfacimento dello stupefacente alla vista della polizia giudiziaria.
Quanto al secondo motivo, con motivazione altrettanto insindacabile il giudice di merito ha escluso la lieve entità, evidenziando il dato ponderale dello stupefacente sequestrato e gli ulteriori elementi rinvenuti presso l’abitazione dell’imputato, quali bilancini di precisione e materiale risultato positivo al narcotest. Tali indici sono stati considerati idonei a escludere l’ipotesi del piccolo spaccio.
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Nota della Redazione
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