Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Bari n. 4027 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza puntuale del titolo, e non dalla fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità. La mancata indicazione del termine prescrizionale sul modulo cartaceo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, ove la durata del titolo sia desumibile dalla serie di appartenenza e dal foglio informativo. L’ignoranza del titolare circa l’esistenza del diritto e la sua soggezione a prescrizione non integra fatto impeditivo ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. L’eventuale carenza informativa rileva sul piano della responsabilità precontrattuale, ma solo se sia proposta domanda risarcitoria.
Il Fatto
I ricorrenti, cointestatari di due buoni fruttiferi postali “a termine” emessi nel 1998 e nel 1999, ciascuno per nominali lire 5.000.000 e con clausola di pari facoltà di rimborso, chiedono la liquidazione di capitale e interessi secondo le condizioni delle rispettive serie. Apprendono dall’intermediario che i titoli non sono più rimborsabili per intervenuta prescrizione.
I ricorrenti eccepiscono che il dies a quo del termine andrebbe collocato alla scadenza dei buoni e non alla data di emissione. L’intermediario resiste sostenendo il difetto di competenza dell’Arbitro per materia e per tempo, e nel merito l’avvenuta prescrizione decennale, non risultando atti interruttivi anteriori alla richiesta di liquidazione del 14 novembre 2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza temporale. La questione involge l’accertamento del diritto al rimborso al momento della richiesta e assume rilievo la data in cui è insorta la controversia, coincidente con la richiesta formale di liquidazione, che ricade nel periodo di competenza dell’Arbitro. La procedibilità è affermata anche per materia: la disciplina attuativa annovera Poste Italiane tra gli intermediari in relazione all’attività di BancoPosta, nel cui ambito rientra la raccolta del risparmio postale.
Nel merito, i buoni appartengono alle serie istituite con decreti del Ministero del Tesoro del 1997 e del 1999, che ne prevedevano la liquidazione, in capitale e interessi, rispettivamente al termine del quattordicesimo e dell’undicesimo anno successivo all’emissione. L’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo, e la disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 2, estende tale regola ai titoli emessi e non ancora prescritti.
Sul dies a quo il Collegio aderisce all’indirizzo più recente, conforme alle pronunce della Suprema Corte, che ne colloca la decorrenza alla data di scadenza puntuale del titolo e non alla fine dell’anno solare di cessazione della fruttuosità. I buoni recano la dicitura “a termine”, la data di emissione e il timbro con la serie e i rendimenti, ma non il termine di prescrizione; quest’ultimo è però desumibile dal foglio informativo delle serie, che indica la durata massima. La serie, anche in assenza di apposita indicazione, si ricava dalla data di emissione.
Poiché i ricorrenti non hanno provato atti interruttivi anteriori al reclamo del 14 novembre 2025, ogni diritto nascente dai titoli è estinto. Il Collegio esclude che l’ignoranza del titolare possa valere come fatto impeditivo ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., anche in relazione alla proroga dei termini prevista dalle norme emergenziali per i buoni scaduti nel periodo febbraio 2020 – luglio 2021, comunque ininfluente rispetto alla data del reclamo. La doglianza sulla carenza informativa è dichiarata preclusa e, in ogni caso, rileverebbe solo sul piano risarcitorio, non invocato. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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