Rinuncia al ricorso e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. II n. 36035 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, intervenuta prima dell’udienza, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e, quale riflesso processuale, l’inammissibilità del ricorso stesso. In tale ipotesi, qualora la causa della carenza non sia imputabile al ricorrente — come nel caso di revoca medio tempore del provvedimento impugnato — questi può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, presupponendo quest’ultima una colpa non ravvisabile in concreto. Assume rilievo la tempestività della comunicazione della rinuncia rispetto alla data del provvedimento che l’ha giustificata e alla data dell’udienza.
Il Fatto
Con provvedimento del 25 giugno 2025 il Tribunale di Lecce dichiara inammissibile l’impugnazione proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale il 29 maggio 2025, avente ad oggetto denaro costituente il profitto del reato. Il giudice dell’impugnazione cautelare rileva che il sequestro non era ancora stato eseguito e che, pertanto, non poteva configurarsi un interesse concreto ed attuale al gravame, corrispondente di norma all’aspettativa alla restituzione della res capta.
La difesa dell’indagato propone quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei presupposti della declaratoria di inammissibilità e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse. Si contesta la premessa della decisione, risultando dalla documentazione che il provvedimento era stato eseguito già il 5 giugno 2025 mediante nota della Guardia di finanza agli istituti di credito. Medio tempore, sopravviene la rinuncia al ricorso, comunicata il 17 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che, nelle more, è intervenuta la rinuncia al ricorso. Ne deriva la constatazione della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e, quale riflesso processuale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. La rinuncia opera così come fatto sopravvenuto che rende superfluo l’esame dei motivi, pur prospettati come fondati dal Sostituto Procuratore generale.
Sul piano delle conseguenze economiche, la Corte distingue tra spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente è condannato alle sole spese, non anche alla sanzione. La ragione risiede nella tempestività della comunicazione della rinuncia (17 settembre 2025) rispetto alla data del provvedimento che l’aveva giustificata (8 agosto 2025) e alla data dell’udienza.
La Corte richiama il principio già affermato in tema di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente — nella specie, la revoca medio tempore del provvedimento impugnato. In tale ipotesi la sanzione presuppone una colpa che, in concreto, non è ravvisabile, con la conseguenza che la condanna resta limitata alle spese processuali (Sez. V n. 23636 del 21.03.2018).
La decisione si colloca dunque sul piano della corretta regolazione delle conseguenze processuali della rinuncia, senza esaminare nel merito le censure relative alla ritenuta carenza di interesse e alla mancata esecuzione del sequestro. L’esito è di inammissibilità con condanna alle sole spese processuali.
Nota della Redazione
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