Cassette di sicurezza: clausola di massimale nulla per colpa grave della banca (ABF Collegio di Milano n. 1105 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio delle cassette di sicurezza la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito; il furto e la rapina rientrano tra i rischi tipici e prevedibili e non integrano di per sé il caso fortuito, gravando sull’intermediario la prova della causa a sé non imputabile. È nulla, ai sensi dell’art. 1229 c.c., la clausola contrattuale che limita la responsabilità della banca al massimale assicurativo quando ricorra una sua colpa grave; la stessa clausola è inoltre vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo perché determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi. L’onere di provare l’esistenza e l’entità del danno grava sull’utente, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, in ragione della natura riservata del contenuto della cassetta.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel 2022 un contratto di locazione di cassetta di sicurezza presso una filiale dell’intermediario. Nell’ottobre 2024 la filiale subiva una rapina: la cassetta veniva forzata e svuotata. Secondo la cliente il contenuto ammontava a € 75.000,00 in contanti. Presentata denuncia, la richiesta di integrale ristoro veniva fronteggiata dall’intermediario con il versamento del solo massimale di € 10.000,00 previsto dalle condizioni contrattuali.
La ricorrente ha quindi chiesto la nullità o inefficacia della clausola di limitazione, per violazione dell’art. 1229 c.c. e dell’art. 33 del Codice del Consumo, con condanna al pagamento della differenza di € 65.000,00. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha invocato la clausola sul massimale e il divieto di introdurre valori superiori senza comunicazione scritta.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità. Le Disposizioni ABF circoscrivono la cognizione all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà e non ammettono pronunce costitutive né condanne a un facere infungibile. Nel caso concreto la domanda si articola in un accertamento dichiarativo di nullità della clausola e in una condanna al pagamento di una somma determinata: non ricorre dunque né una pronuncia costitutiva in senso proprio, né una domanda priva dei requisiti di determinatezza. Le contestazioni sulla prova del contenuto attengono al merito, non all’ammissibilità.
Quanto alla denuncia penale, essa non preclude il ricorso all’Arbitro quando le due procedure si rivolgono a soggetti e condotte diversi. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, da ultimo la decisione n. 7323/2024 e la decisione n. 9782/2019. Nella specie non risulta instaurato un giudizio tra le medesime parti con identico petitum e causa petendi.
Nel merito, gli artt. 1839-1841 c.c. pongono a carico della banca la responsabilità per la custodia dei locali e l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito. Dagli atti di indagine emerge che l’accesso dei rapinatori sarebbe stato agevolato da una prassi gravemente carente: una porta di emergenza lasciata aperta e bloccata con un oggetto per consentire ai dipendenti di uscire. Tale circostanza, riscontrata anche dai filmati, integra una grave carenza nelle misure di custodia e rafforza il giudizio di responsabilità.
La clausola contrattuale che limita la responsabilità al massimale assicurativo non è pertanto opponibile. Essa è nulla ex art. 1229 c.c., che sancisce la nullità di ogni patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, e vessatoria ex art. 33 del Codice del Consumo (richiamate le decisioni del Collegio di Napoli n. 2535/2023 e del Collegio di Torino n. 18140/2021).
Resta il profilo della prova del danno. Secondo Cass. n. 18637/2017 e Cass. n. 8945/2012, l’onere grava sull’utente ma ammette presunzioni semplici e prove testimoniali. La sola denuncia non basta a provare l’intero importo. Tuttavia una dipendente della filiale ha riferito di aver visto nella cassetta una busta recante la dicitura 13.500 e altre banconote. Questo riscontro esterno fonda una prova presuntiva limitata a € 13.500,00. Detratto il massimale già versato di € 10.000,00, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce alla ricorrente € 3.500,00, oltre al rimborso di € 20,00 e al contributo di € 200,00 a favore della Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1229 c.c. – Clausole di esonero da responsabilità
- Art. 1839 c.c. – Cassette di sicurezza
- Art. 33 Cod. cons. – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore