Truffa mediante caller ID spoofing e disciplina dell’uso non autorizzato dello strumento di pagamento (ABF Collegio di Napoli n. 1115 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il cliente riconosce di aver disposto personalmente l’operazione, inserendo i propri fattori di autenticazione forte su un dispositivo già securizzato, non trova applicazione la disciplina dell’uso non autorizzato dello strumento di pagamento. La particolare insidiosità della truffa, anche realizzata mediante caller ID spoofing con un numero apparentemente riferibile a un’Autorità pubblica, non muta la qualificazione: il cliente ha agito direttamente e consapevolmente nella forma convenuta con il prestatore. Esclusa l’operazione non autorizzata, resta esclusa anche la responsabilità dell’intermediario, unitamente alle regole sulla ripartizione dell’onere della prova che a quella disciplina accedono.

Il Fatto

Il ricorrente chiede il rimborso di € 1.573,00, pari a due operazioni di ricarica effettuate l’11.07.2025 su carte prepagate intestate a terzi. Espone di essere stato indotto a disporle da una truffa con caller ID spoofing: una chiamata da un’utenza apparentemente riconducibile a un ufficio di Polizia, con un interlocutore qualificatosi come Commissario, che prospettava movimenti sospetti sulla carta e sul libretto postale e sollecitava il trasferimento di fondi con causale di “messa in sicurezza”.

Solo dopo l’utente comprendeva la natura fraudolenta dell’episodio, sporta denuncia e contestava formalmente le operazioni. L’intermediario resiste sostenendo che le ricariche sono state eseguite e autorizzate dal cliente tramite l’applicazione mobile, previa corretta applicazione della strong customer authentication, senza malfunzionamenti né profili di responsabilità a proprio carico.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un orientamento costante dei Collegi territoriali: quando l’utente riconosce di aver eseguito personalmente l’operazione poi disconosciuta, non si applica la disciplina dell’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento. Richiama sul punto Coll. Napoli n. 7095/2023 e Coll. Roma n. 6770/2023.

La verifica in fatto è decisiva. Dalla documentazione emerge che le due ricariche sono state personalmente disposte dal ricorrente tramite l’app dell’intermediario: l’utente ha inserito la disposizione di pagamento e i fattori di autenticazione, con il codice identificativo su un dispositivo già securizzato. Non risultano evidenze di malfunzionamenti del sistema di autenticazione né di violazioni degli obblighi di sicurezza imputabili all’intermediario.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione giuridica. La particolare insidiosità della truffa, realizzata con un numero telefonico effettivamente riconducibile a un’Autorità pubblica, non consente di qualificare le operazioni come non autorizzate ai sensi della normativa di settore. Il cliente ha comunque agito direttamente e consapevolmente nella forma convenuta con il prestatore di servizi di pagamento. L’inganno, per quanto sofisticato, resta sul piano della volontà negoziale del cliente e non incide sull’autenticazione tecnica dell’operazione.

Da qui la duplice conseguenza. Esclusa l’applicabilità della disciplina dell’uso non autorizzato, vengono meno anche le regole sulla ripartizione dell’onere della prova, che avrebbero imposto all’intermediario di dimostrare la corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute. Parimenti resta escluso ogni profilo di responsabilità dell’intermediario convenuto.

Il ricorso è pertanto respinto. La decisione conferma una linea netta: la disciplina di protezione dell’utente opera sul piano dell’uso non autorizzato dello strumento, non su quello della captazione della volontà del titolare, che esula dal perimetro applicativo della normativa di settore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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