Truffa bancaria con bonifico disposto dalla vittima: operazione autorizzata e nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 3522 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando un’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, che inserisce personalmente la disposizione e tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non viene pertanto in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal D.lgs. n. 11/2010. La circostanza che il pagatore abbia agito ingannato da un frodatore non trasferisce l’onere del danno sull’intermediario, se non emergono profili di sua responsabilità e la condotta del cliente è gravemente negligente.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver ricevuto, il 10/11/2025, una telefonata da un numero che si presentava come riconducibile all’intermediario. L’interlocutore prospettava una presunta richiesta di addebito sul conto e invitava la cliente, che non riconosceva l’operazione, a contattare un numero fisso. A quel numero rispondeva un sedicente operatore, il quale annunciava l’imminente contatto da parte di un numero verde dell’intermediario.
Contattata da un ulteriore finto operatore e informata del saldo, la cliente veniva indotta a disporre un bonifico istantaneo per sventare una fantomatica truffa, con nome, IBAN e causale forniti dal frodatore. Le veniva poi chiesto di disinstallare l’app dell’intermediario e di attendere nuove credenziali. Resasi conto del raggiro, la cliente presentava denuncia e reclamo, ottenendo un riscontro negativo; chiedeva quindi il risarcimento totale o parziale della somma oggetto dell’operazione contestata.
La motivazione del Collegio
L’intermediario convenuto eccepiva che la denuncia della cliente conteneva una dichiarazione di natura confessoria, per cui era stata la stessa cliente a eseguire le operazioni seguendo le istruzioni del frodatore; ne deduceva l’inapplicabilità della disciplina della PSD2 e del D.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio concentra l’analisi sulla qualificazione dell’operazione, un bonifico di € 1.598,00 del 10/11/2025. È pacifico che l’operazione è stata eseguita direttamente dalla cliente, la quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore.
Su questo presupposto il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione stessa deve considerarsi autorizzata. Resta quindi fuori dal perimetro applicativo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal D.lgs. n. 11/2010.
Dalla ricostruzione dei fatti, come emerge dal ricorso e dalla denuncia, non risultano profili di responsabilità a carico dell’intermediario. La causazione dell’evento dannoso è invece imputabile alla condotta gravemente negligente della ricorrente, che ha comunicato dati e disposto il pagamento su indicazione del frodatore. La conseguenza è il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.