Estinzione anticipata della cessione del quinto e rimborso integrale dei costi upfront (ABF Collegio di Milano n. 1926 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro delega di pagamento, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, senza distinzione tra costi upfront e costi recurring. L’art. 125-sexies TUB, come modificato dalla legge n. 106/2021, è norma imperativa e non è derogabile in peius dall’autonomia contrattuale: è nulla la clausola che escluda la riduzione al ricorrere di determinate cause di estinzione. Il diritto alla riduzione sorge per il solo fatto dell’estinzione anticipata, a prescindere dalla causa che l’ha determinata, anche quando derivi dalla cessazione del rapporto di lavoro con utilizzo del TFR. L’indennizzo per estinzione anticipata pattuito entro le soglie di legge è invece dovuto, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la sua oggettiva assenza di giustificazione.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava in data 09.08.2023 un contratto di finanziamento contro delega di pagamento per un importo lordo di € 18.000,00, da rimborsare in 120 rate mensili. Dopo il versamento di 19 rate, estingueva anticipatamente il finanziamento in data 31.03.2025, lamentando di non aver ottenuto il rimborso proporzionale delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione e di aver subito l’addebito di una commissione di estinzione anticipata di € 114,17.
Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione dei costi non maturati e della commissione, oltre a spese e interessi. L’intermediario eccepiva la sospensione del procedimento in attesa di una pronuncia della CGUE e, nel merito, sosteneva che l’estinzione fosse derivata dalla cessazione del rapporto di lavoro e non da una scelta volontaria del cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione. L’obbligo di sospendere in attesa della pronuncia della CGUE grava unicamente sul giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale, non sugli altri organi giudicanti né su un sistema di risoluzione stragiudiziale come l’ABF. Le Disposizioni sul funzionamento dell’Arbitro prevedono ipotesi tassative di sospensione, tra le quali non rientra la pendenza di un rinvio pregiudiziale promosso in altra sede.
Nel merito, il Collegio osserva che il contratto è stato stipulato dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB. La norma riconosce al consumatore il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua, degli interessi e di tutti i costi del costo totale del credito, senza distinzione tra costi upfront e recurring: un principio di rimborsabilità onnicomprensiva che recepisce la giurisprudenza europea della sentenza Lexitor.
La difesa dell’intermediario, fondata su una clausola contrattuale che escluderebbe l’applicazione della norma in caso di cessazione del rapporto di lavoro, è priva di pregio. L’art. 125-sexies TUB è norma imperativa, non derogabile in peius, e il patto contrario è nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c.. È orientamento costante dei Collegi che il diritto alla riduzione sorga per il solo fatto dell’estinzione anticipata, a prescindere dalla causa, come ribadito dalla decisione del Collegio di Milano n. 11932/2024. Applicando il criterio del costo ammortizzato indicato nel contratto, il Collegio quantifica il rimborso dei costi in € 1.193,00.
È invece rigettata la domanda di restituzione della commissione di estinzione di € 114,17. Secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, l’indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri la sua oggettiva mancanza di giustificazione: onere non assolto nel caso concreto. Il Collegio rileva che la domanda è carente anche sotto il profilo dell’allegazione in relazione alla soglia dei € 10.000 di cui all’art. 125-sexies, comma 5, lett. d), TUB.
Sono respinte la richiesta di restituzione di quote versate dopo l’estinzione, perché generica e non documentata, e quella di rimborso delle spese legali: la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025 ammette in astratto la risarcibilità di tali spese solo in presenza di un comportamento gravemente scorretto dell’intermediario, non ravvisabile nel caso di specie. Sono riconosciuti gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Nota della Redazione
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