Reclamo inesistente e lite pendente: ricorso ABF inammissibile sulla fideiussione (ABF Collegio di Bologna n. 1595 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’ABF e deve avere ad oggetto la medesima questione poi proposta in sede arbitrale, così da consentire all’intermediario di contraddire già nella fase precontenziosa. La semplice richiesta rivolta all’intermediario, priva di specifiche contestazioni, non integra un valido reclamo. Il ricorso è inoltre inammissibile quando penda tra le parti un giudizio civile avente identico petitum e causa petendi, rientrando tra le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria anche i procedimenti di ingiunzione. La società ricorrente, infine, non può far valere come proprio il diritto del garante terzo.

Il Fatto

La società ricorrente agisce in relazione a un finanziamento concesso nel 2022, garantito da una fideiussione personale prestata da un terzo. Deduce che la prima pagina della garanzia non è sottoscritta e che l’importo garantito eccede il massimo, considerato che l’80% del finanziamento è coperto dal Fondo centrale di garanzia per le PMI. Lamenta inoltre vizi formali del contratto di finanziamento e chiede dichiararsi la nullità di entrambi i contratti, in subordine l’illegittimità della fideiussione nella parte eccedente la quota non coperta dal Fondo.

Esperito senza esito il reclamo, la società si rivolge all’Arbitro. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di un valido reclamo e per la pendenza di una controversia civile, essendo stato emesso un decreto ingiuntivo poi opposto dalla ricorrente. Nel merito, contesta la legittimazione della ricorrente a far valere vizi della garanzia prestata da terzi e assume la regolarità dei contratti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione sulla mancanza del reclamo. Richiamando la sez. VI delle Disposizioni ABF, ricorda che il reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e va presentato entro i dodici mesi successivi. Il Collegio di Coordinamento (dec. 7716/2017) ha precisato che il reclamo deve avere ad oggetto, per la corretta instaurazione del contraddittorio sin dalla fase precedente il giudizio arbitrale, la medesima questione poi proposta con il ricorso.

Il Collegio richiama anche la propria giurisprudenza: la semplice richiesta rivolta all’intermediario non può essere considerata valido reclamo, non contenendo alcuna specifica contestazione (Coll. Bologna, dec. 2042/2018). Essendo volto all’instaurazione del contraddittorio, il reclamo deve mettere l’intermediario in condizioni di replicare, anche in vista di un possibile futuro ricorso all’ABF.

Nel caso di specie la ricorrente qualifica come reclamo una PEC inviata dall’avvocato del garante, che contestava la validità della fideiussione. Ne deriva che la società non ha presentato alcun valido reclamo. Il Collegio aggiunge che la ricorrente non può far valere nel procedimento un diritto del garante terzo come diritto proprio, ai sensi dell’art. 81 c.p.c.. Su questa base dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ad abundantiam, il Collegio rileva un’ulteriore ragione di inammissibilità: è documentata la pendenza tra le parti di un procedimento civile con identico petitum e causa petendi. Ai sensi delle Disposizioni ABF (Sez. 1, § 4), non possono proporsi ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, includendosi tra queste i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione (Coll. Bologna, dec. 7779/2025). È proprio il caso di specie. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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