Ribaltamento assoluzione in appello e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. II n. 32779 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, la corte di appello è tenuta a una motivazione rafforzata, che dia conto delle ragioni del diverso esito e si confronti con le argomentazioni del primo giudice. Ove la corte territoriale abbia proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essa deve valorizzare le acquisizioni nuove e le incongruenze della decisione assolutoria. È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga una ricostruzione alternativa dei fatti, attinente al merito, e che ometta di confrontarsi con i rilievi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La corte di appello, in riforma della sentenza assolutoria del tribunale, ha dichiarato l’imputato responsabile del delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 cod. pen., per essersi appropriato, con fini di profitto e con abuso di prestazione d’opera, dei registri IVA e della documentazione contabile dell’associazione parte civile, di cui aveva il possesso in qualità di consulente contabile. La pena è stata fissata in mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa, con sospensione condizionale, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che non vi era mai stata consegna dei libri contabili e che nessun profitto era ravvisabile nella detenzione delle scritture contro il volere dell’associazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che la corte territoriale ha proceduto ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, disponendo il nuovo esame dei testi e l’acquisizione di ulteriore documentazione. Da ciò deriva la necessità di verificare se sia stato adempiuto l’onere di motivazione rafforzata, richiesto in caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado.
La sentenza di appello — contrariamente a quanto censurato in ricorso — fornisce, secondo la Corte, una convincente ed esaustiva valutazione delle acquisizioni istruttorie, sottolineando le incongruenze della decisione di primo grado. Essa riporta le dichiarazioni delle persone che prima dell’imputato si erano interessate della contabilità dell’associazione, attestanti che il passaggio delle funzioni implicava la consegna della documentazione, portata presso lo studio dell’imputato.
La conferma di tale circostanza è poi desunta dalla causale della fattura relativa all’anno 2015, riferita alla tenuta della contabilità, e dalla testimonianza del commercialista subentrato, inutilmente impegnatosi nella richiesta di consegna dei libri contabili per far fronte alle contestazioni degli uffici giudiziari per gli anni precedenti. La corte territoriale sottolinea come, a seguito delle numerose sollecitazioni, il ricorrente non abbia mai negato di aver ricevuto la documentazione contabile, sia pure in modo frammentario, incompleto, tardivo e caotico, come attestato dalla pec del 14 marzo 2019.
Il motivo di ricorso, osserva la Corte, insiste in un’alternativa e poco plausibile ricostruzione dei fatti, incentrata sulla mancata consegna dei beni, non consentita in sede di legittimità perché attinente al merito e smentita dalle acquisizioni processuali. Esso è inoltre generico nella parte in cui afferma che l’eventuale detenzione contro il volere del dominus non avrebbe portato alcun profitto, omettendo di confrontarsi con i rilievi della corte di appello sull’interesse patrimonialmente rilevante dell’imputato a non riconsegnare la contabilità ricevuta, per non consentire la ricostruzione della sua mala gestio nella cura degli affari dell’associazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di legittimità.
Nota della Redazione
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