Truffa del falso broker e bonifici disconosciuti: nessuna responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 1332 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dal titolare dello strumento, ancorché la volontà sia stata viziata dal raggiro di un terzo, costituiscono operazioni autorizzate e non rientrano nell’ambito applicativo delle tutele previste dagli artt. 10 e 12 del d. lgs. n. 11/2010. L’intermediario non ha alcuna possibilità di percepire la truffa in atto e non può essere chiamato a rispondere dell’illecito del frodatore. Qualora l’utilizzatore abbia installato un’applicazione di controllo remoto del dispositivo, consentendo così al truffatore di operare indisturbato, egli viola gli obblighi di custodia e segretezza delle credenziali e la sua condotta integra colpa grave, ostativa all’invocata protezione. La prova dell’avvenuta autenticazione forte (SCA) costituisce, in aderenza al dato normativo, il prius logico rispetto all’accertamento della colpa grave del cliente.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato, nel febbraio 2025, tramite sms da un sedicente broker finanziario che gli prospettava investimenti in criptovalute. Convinto dal raggiro, il cliente installava sul proprio dispositivo l’applicazione AnyDesk, che consentiva al truffatore di controllare il computer da remoto e di operare direttamente sul conto corrente.
Le operazioni contestate consistono in sette bonifici eseguiti tra il 03.03.2025 e il 10.04.2025, per complessivi euro 93.228,00: cinque mediante canali digitali e due allo sportello, per importi di euro 33.000,00 e di euro 8.000,00. Il ricorrente lamenta che l’operatore non abbia chiesto alcuna giustificazione né fatto sottoscrivere il modulo antiriciclaggio, e che l’intermediario avrebbe dovuto attivare presidi a fronte dell’operatività anomala. Domanda quindi la restituzione del controvalore delle operazioni e la rifusione delle spese di assistenza difensiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina del d. lgs. n. 11/2010, come modificato dal d. lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE (PSD2), che distribuisce gli oneri probatori in modo differenziato in caso di disconoscimento, addossando il rischio d’impresa al prestatore di servizi di pagamento salvo frode, dolo o colpa grave del cliente. Tale criterio, però, presuppone sul piano fattuale che gli utilizzi non autorizzati derivino da furto, smarrimento o illecito utilizzo dei codici da parte di terzi.
Quanto ai due bonifici allo sportello, il Collegio rileva la natura confessoria delle allegazioni del ricorrente: le operazioni sono state eseguite personalmente dal cliente, il quale, vittima del raggiro, ha impartito i relativi ordini. Richiamando Collegio di Milano, decisione n. 16551/2021, si afferma che, per quanto la volontà sia viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati dal titolare dello strumento. I bonifici non sono quindi operazioni non autorizzate e restano fuori dall’ambito delle norme protettive.
Il Collegio esclude anche profili di responsabilità dell’intermediario ex diritto comune: l’istituto ha prodotto evidenze sui controlli antifrode, con messaggio univoco da confermare, e per entrambe le operazioni risulta compilato il questionario di adeguata verifica.
Quanto alle operazioni digitali, le tracciature mostrano l’enrollment della carta in data 06.10.2024, con password e OTP, e log in da app su telefono associato, autorizzati tramite codice ID. Rispetto ai requisiti di autenticazione forte il Collegio verifica allora la colpa grave, richiamando Coll. coord., dec. n. 22745/2019. L’installazione di AnyDesk, che consente al truffatore di visualizzare automaticamente notifiche, OTP e alert, dimostra che il cliente ha scaricato l’applicazione e, violando gli obblighi di custodia e segretezza delle credenziali, ha consentito ai truffatori di agire indisturbati (Coll. Milano, dec. n. 3309/2025 e n. 11631/2024). Ciò, unitamente alla mancata produzione dell’sms civetta asseritamente ricevuto, conferma il mancato assolvimento dell’onere probatorio e dimostra che la manipolazione del device è estranea alla sfera di controllo dell’intermediario. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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