Truffa da falso investimento e pagamento autorizzato dal pagatore frodato (ABF Collegio di Roma n. 4030 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, il pagamento deve considerarsi autorizzato e non è soggetto al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni disposte dal cliente seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di compiere una transazione. L’intermediario non ha alcuna possibilità di accorgersi della truffa in atto e non può che considerare autorizzato il pagamento effettuato personalmente dal correntista.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato tramite Whatsapp da un numero che gli prospettava facili guadagni mettendo un “Mi piace” ad alcuni video. Dopo aver fornito l’IBAN di un conto acceso presso altro intermediario e aver ricevuto due accrediti di piccole somme, veniva invitato a creare un account per effettuare investimenti e monitorare i guadagni. Eseguiva così ulteriori trasferimenti, ricevendo altri accrediti di modesto importo.

In seguito disponeva, dal conto acceso presso la resistente, trasferimenti di importi maggiori verso gli IBAN indicatigli dai frodatori. Tentava di ritirare il denaro che credeva investito, ma gli veniva chiesto di anticipare parte della somma da riscattare: effettuava quindi ulteriori versamenti il 3.3.2025. Contesta n. 10 operazioni per complessivi euro 32.516,00 e ne chiede la restituzione. L’intermediario eccepisce che si tratta di operazioni autorizzate, eseguite dallo stesso ricorrente tramite App con il codice P*ID e in ufficio postale con il PIN, e conclude per il rigetto.

La motivazione del Collegio

La controversia attiene al disconoscimento di n. 10 operazioni effettuate tra il 26.02.2025 e il 3.03.2025, sotto la vigenza del d.lgs. 11/2010 come modificato dal d.lgs. 218/2017, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE (cd. PSD2). Il ricorrente dichiara di essere rimasto vittima di una frode avviata da un contatto che prometteva facili guadagni investendo il proprio denaro.

Il Collegio rileva che, sebbene il ricorrente ammetta di aver disposto personalmente le operazioni, l’intermediario produce comunque evidenza che esse sono state in parte eseguite in App dallo stesso ricorrente con il sistema di autenticazione basato sul P*ID, ritenuto conforme alla SCA, e in parte di persona allo sportello.

Richiamando l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali, il Collegio afferma che, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. In questa fattispecie rientrano le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione.

Con specifico riferimento alle operazioni di trading, il Collegio richiama la propria decisione n. 2377/2024, secondo cui «l’intermediario non può che considerare autorizzato il pagamento effettuato personalmente (…), non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa perpetrata ai danni del cliente», nonché la decisione n. 2879/2024.

Dal complesso degli elementi il Collegio ritiene che il ricorrente sia caduto vittima di una truffa avviata tramite un contatto iniziale da parte di un truffatore che lo ha indotto a effettuare investimenti con la promessa di facili guadagni. Tuttavia, tale truffa non avrebbe potuto essere consumata in suo danno senza la determinante e decisiva condotta collaborativa del medesimo. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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