Truffa falso operatore e bonifico autorizzato dal cliente escludono rimborso (ABF Collegio di Bologna n. 35 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico disposto personalmente dall’utilizzatore, ancorché indotto mediante raggiro a eseguirlo, costituisce operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010, perché il consenso del pagatore è presente. Non ricorre quindi l’ipotesi di operazione non autorizzata disciplinata dall’art. 10 d.lgs. n. 11/2010 e non opera il relativo regime di protezione. In tali fattispecie di social engineering resta irrilevante la prova dell’intermediario sull’autenticazione dell’operazione. La responsabilità della banca va esclusa quando non emergono elementi di sua responsabilità concorrente e il cliente ha ricevuto le informazioni necessarie per rendersi conto dell’operazione, senza margini di intervento concretamente utilizzabili.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di avere ricevuto sul cellulare un sms che segnalava un addebito sul conto e lo invitava a contattare il numero antifrode indicato nel messaggio. Chiamato quel numero, un sedicente operatore lo guidava per circa un’ora nell’esecuzione di un bonifico, presentato come necessario a revocare l’operazione segnalata. Solo in seguito il cliente si avvedeva di essere stato vittima di una truffa.
Il bonifico, di € 9.628,12, non era stato bloccato dalla banca. Il ricorrente chiede quindi all’Arbitro il rimborso della somma. L’intermediario si costituisce e nega ogni responsabilità: il numero contattato non appartiene alla banca, l’operazione appare inusuale e paradossale, ma soprattutto il bonifico risulta disposto dal cliente dalla propria app mobile e autorizzato tramite fattore biometrico. La banca aggiunge che il bonifico ordinario era revocabile fino alle ore 20:00 del giorno di esecuzione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da un dato che ritiene decisivo: nella denuncia lo stesso ricorrente dichiara di avere effettuato personalmente il bonifico. La vicenda descritta, del resto, conferma questo inquadramento, perché il cliente ha eseguito l’operazione seguendo le istruzioni ricevute telefonicamente dal sedicente operatore.
Da qui la qualificazione giuridica. La fattispecie non è riconducibile alle operazioni non autorizzate ex art. 10 d.lgs. n. 11/2010, ma va collocata tra le operazioni autorizzate dall’utilizzatore ex art. 5 d.lgs. n. 11/2010. Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Roma n. 8538/2021. Perché un’operazione possa dirsi non autorizzata deve infatti mancare il consenso del pagatore, che l’art. 5 pone come elemento necessario per la corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Nel caso concreto quel consenso sussiste: è l’utente ad autorizzare il bonifico, sia pure indotto a farlo mediante raggiro. Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato (Collegio di Bologna, decisioni n. 10912/2022, n. 15637/2022 e n. 1919/2023) e precisa che resta irrilevante l’eventuale prova dell’intermediario in ordine all’autenticazione (Collegio di Bologna, n. 2290/2023).
Il Collegio non ignora l’orientamento che, nelle ipotesi di social hacking, esclude l’automatica irresponsabilità dell’intermediario e impone di valutare la sua condotta alla luce degli obblighi di protezione e delle regole generali del codice civile in materia di obbligazioni. Verifica però che nella specie non emergono elementi capaci di fondare una responsabilità concorrente della banca.
Quanto alla dedotta impossibilità di revocare il bonifico, il Collegio osserva che il termine di revoca fino alle ore 20:00 del giorno di esecuzione risulta dalla schermata di dettaglio del bonifico in partenza prodotta dall’intermediario. Il bonifico era stato eseguito alle ore 19:15. Alla luce di questi elementi il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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