Truffa finto trading online: bonifici autorizzati con SCA e rigetto del ricorso (ABF Collegio di Palermo n. 3600 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte personalmente dall’utilizzatore, ancorché indotte da un raggiro altrui, costituiscono transazioni autorizzate e non rientrano tra quelle non autorizzate disciplinate dal d.lgs. n. 11/2010. Quando il cliente presta il proprio consenso all’esecuzione e l’operazione avviene mediante corretta autenticazione con SCA, la disciplina sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’uso indebito dello strumento non trova applicazione. Il conseguente rigetto della domanda non esclude che il Collegio valuti la condotta dell’utilizzatore, la quale, se improntata a colpa grave o a negligenza, resta a suo carico.

Il Fatto

Il ricorrente, contattato da una piattaforma di trading online, veniva indotto da un finto consulente a versare euro 5.000,00 con un bonifico del febbraio 2022. Successivamente, un sedicente dipendente della stessa piattaforma gli prospettava la restituzione di euro 35.000,00 a fronte di un ulteriore versamento di euro 30.000,00. In data 28 febbraio 2022 il ricorrente eseguiva due bonifici di euro 15.000,00 ciascuno verso l’IBAN indicato telefonicamente. La truffa proseguiva con la richiesta di un ulteriore bonifico di euro 20.000,00, che il ricorrente rifiutava di eseguire; il truffatore chiudeva allora la conversazione.

Il cliente adiva l’Arbitro Bancario Finanziario per il disconoscimento delle operazioni, dolendosi della mancata intercettazione di una sequenza di pagamenti anomala. L’intermediario si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepiva che i tre bonifici erano stati autorizzati dal ricorrente tramite l’inserimento del codice P***ID, fattore della conoscenza, previa notifica push sull’App installata sul dispositivo in uso, fattore del possesso. Rappresentava inoltre di aver tentato un recall delle operazioni, rimasto senza esito per il rifiuto del beneficiario, e di non essere gravato da un obbligo di monitoraggio ex ante delle operazioni. Il cliente, dal canto suo, sosteneva che la regolarità formale dell’operazione e l’avvenuta SCA non esaurissero l’obbligo di protezione dell’intermediario, invocando la responsabilità contrattuale ex artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c..

Il Collegio richiama la disciplina dell’uso fraudolento dei sistemi di pagamento e del dovere di diligenza dell’utilizzatore contenuta nel d.lgs. n. 11/2010, in particolare gli obblighi di cui all’art. 7 e la responsabilità del pagatore di cui all’art. 12. La norma esclude la responsabilità dell’utilizzatore per le perdite da uso indebito dello strumento, salvo che egli abbia agito con dolo o colpa grave o non abbia adottato le misure di sicurezza dei dispositivi.

Il punto decisivo è però preliminare. Dalle dichiarazioni confessorie del ricorrente risulta che egli, seguendo le istruzioni del truffatore, ha personalmente effettuato le operazioni contestate, prestando il proprio consenso all’esecuzione e consentendo una corretta autenticazione. Non si tratta dunque di transazioni non autorizzate: la fattispecie resta estranea all’ambito applicativo delle disposizioni invocate dal ricorrente.

Il Collegio conforta la conclusione richiamando propri precedenti (ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021, ABF Milano n. 13553/2021) e rigetta il ricorso, non accogliendo la domanda del cliente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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