Furto con destrezza della carta ed esclusione della colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Roma n. 3394 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento che deduca la colpa grave dell’utilizzatore deve provare specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive delle operazioni, non essendo sufficiente la produzione documentale attestante l’autenticazione e la formale regolarità delle stesse. Quando lo strumento di pagamento sia sottratto mediante furto con destrezza, non è ravvisabile la colpa grave della vittima, neppure ove risulti la custodia congiunta della carta e del PIN, poiché l’intrusione nella sfera di controllo è avvenuta in modo imprevedibile e sorprendente per l’uomo medio. L’intermediario è pertanto tenuto alla restituzione delle somme, al netto della franchigia di € 50,00, restando assolto l’onere probatorio di cui all’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 11 del 2010 mediante la dimostrazione della corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione delle operazioni.

Il Fatto

La ricorrente chiede la restituzione di € 5.000,00 corrispondenti a cinque prelievi eseguiti fraudolentemente con la propria carta di debito. Dal ricorso e dalla denuncia allegata emerge che, mentre si trovava in auto impegnata in una manovra per uscire dal parcheggio, un uomo le segnalava un presunto danno alla marmitta; scesa dal veicolo per controllare, si avvedeva che la borsa contenente la carta e lo smartphone era stata asportata dal sedile.

La ricorrente bloccava la carta entro trenta minuti, ma nelle more erano già stati effettuati tre prelievi ATM e due prelievi cardless di € 1.000 cadauno. Lamenta l’assenza di sistemi di sicurezza, alert o blocchi temporanei nonostante l’anomalia delle operazioni. L’intermediario, dopo un iniziale rimborso, negava la restituzione sostenendo la corretta autenticazione delle operazioni e la riconducibilità delle stesse alla violazione degli obblighi di custodia della ricorrente, chiedendo in subordine la ripartizione del danno ai sensi dell’art. 1227, 1 e 2 comma c.c..

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento nel d.lgs. n. 11 del 2010, come aggiornato in recepimento della PSD2, e nelle norme tecniche EBA recepite nel Reg. UE 2018/389 in materia di Strong Customer Authentication. Sulla base dell’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 11 del 2010, grava sul prestatore l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito gli effetti di malfunzionamenti.

Richiamando la giurisprudenza consolidata dell’Arbitro e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745 del 2019, il Collegio ribadisce che la produzione documentale attestante l’autenticazione e la regolarità formale delle operazioni non soddisfa di per sé l’onere probatorio: occorre che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali possa trarsi in via presuntiva la prova della colpa grave dell’utente. Richiama altresì il Collegio di Coordinamento n. 10929 del 2016 in merito al perimetro delle allegazioni delle parti, che delimita la cognizione dell’Arbitro.

Nel caso concreto, l’intermediario documenta che le tre transazioni ATM sono avvenute con lettura del chip e corretta digitazione del PIN e i due prelievi cardless mediante inserimento del PIN e validazione dell’OTP generata dal device, senza malfunzionamenti dei sistemi. Tale allegazione è ritenuta sufficiente ad assolvere l’onere probatorio ex art. 10, co. 1.

Quanto alla condotta della ricorrente, il Collegio rileva che il truffatore si è avvicinato al finestrino prospettando un danno al veicolo e, approfittando della discesa dall’auto, ha asportato la borsa dal sedile. Emergono dunque gli artifizi e raggiri preordinati alla sottrazione dello strumento di pagamento, integranti il furto con destrezza. In tale ipotesi non è ravvisabile la colpa grave della vittima, neppure in presenza di custodia congiunta di carta e PIN, poiché l’intrusione nella sfera di controllo è avvenuta in modo imprevedibile e sorprendente per l’uomo medio, come già affermato dal Collegio di Roma, decisione n. 2534 del 2022.

Il ricorso è pertanto fondato: l’intermediario è tenuto alla restituzione delle somme oggetto di domanda, al netto della franchigia di € 50,00, con condanna al pagamento di € 4.950,00 in favore della ricorrente, oltre al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 per il versamento effettuato in sede di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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