Truffa del falso operatore e bonifico del cliente escludono operazione non autorizzata (ABF Collegio di Milano n. 4660 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico istantaneo disposto personalmente dal titolare dello strumento di pagamento, ancorché indotto da un raggiro di un terzo che si sia presentato come operatore dell’intermediario, non integra un’operazione non autorizzata. La volontà del cliente è viziata, ma l’operazione resta a lui riferibile, sicché l’intermediario non ha alcuna possibilità di accorgersi della truffa e non può che considerare autorizzato il pagamento. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina protettiva degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 11/2010 e il rigetto della domanda di rimborso, in assenza di un contributo causale del prestatore di servizi di pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un sms apparentemente proveniente dall’app dell’intermediario, con cui gli veniva comunicata l’autorizzazione di un pagamento di € 1.400,00. Seguiva una telefonata di un sedicente operatore del servizio clienti, che lo informava del blocco di un tentativo di pagamento sospetto e della sospensione del conto, fissando un appuntamento in filiale. Una seconda chiamata, questa volta attribuita ai Carabinieri, preludeva a un ulteriore sms per l’autorizzazione di un bonifico istantaneo di € 9.900,00, presentato come necessario per sbloccare la situazione.
Dopo aver contattato i Carabinieri, il ricorrente si avvedeva della truffa e sporgeva denuncia, chiedendo il rimborso dell’importo sottratto. L’intermediario eccepiva che il cliente avesse eseguito personalmente l’operazione allo sportello, che la truffa fosse riconducibile a un modus operandi diffuso tramite camuffamento del numero telefonico e che l’app avvertisse di non eseguire operazioni dettate telefonicamente; aveva inoltre tentato senza esito il recall del bonifico.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD2, soffermandosi sulla strong customer authentication richiesta dagli artt. 97 e 98 della direttiva, dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010 e dal Regolamento Delegato Ue 2018/389. La SCA si realizza con almeno due fattori indipendenti tra conoscenza, inerenza e possesso.
Il punto decisivo è però un altro. La ripartizione degli oneri probatori e l’imputazione del rischio d’impresa in capo al prestatore presuppongono, sul piano fattuale, che l’utilizzo non autorizzato derivi da furto o smarrimento dello strumento ovvero dall’illecito utilizzo dei codici dispositivi da parte di terzi frodatori. Il Collegio verifica allora come si sono svolti i fatti.
Dalla denuncia emerge una ricostruzione parzialmente diversa dal ricorso: l’sms si era inserito nella chat dell’intermediario emittente e invitava a chiamare un numero; il cliente aveva chiamato lui e si era recato in filiale per eseguire il bonifico, senza comunicare agli operatori i dettagli forniti dal truffatore, come questi gli aveva indicato per sottoporlo a una sorta di test. Da qui la conclusione che non sia ravvisabile alcun contributo causale dell’intermediario.
Il Collegio richiama la propria precedente decisione n. 16551/2021: per quanto la volontà del cliente sia stata viziata dal raggiro, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare. L’operazione non è dunque qualificabile come non autorizzata e resta fuori dal perimetro degli artt. 10 e 12. Né emergono profili ulteriori di responsabilità: il cliente nulla ha riferito agli operatori di sportello, informati secondo la prospettazione della resistente degli effetti del bonifico istantaneo, e la banca ha dimostrato il tentativo di recall. Il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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